Con sentenza n. 341/2019, il Giudice di Pace di Alessandria ha affermato che devono essere annullate le sanzioni applicate all’automobilista per violazione dei limiti di velocità se l’autovelox non è omologato; il che si verifica anche quando nel verbale venga indicata erroneamente quale società produttrice una società diversa da quella indicata nel decreto di omologa.
Nel caso in oggetto, la ricorrente impugnava i verbali rilevandone la nullità in quanto l’autovelox non era provvisto di omologazione e il decreto di omologa prodotto dalla convenuta Provincia riguardava l’approvazione del dispositivo prodotto da una società diversa da quella indicata nei verbali stessi.
La Provincia si difendeva affermando che, solo per un mero refuso, il certificato di omologa richiamato nei verbali impugnati riportava erroneamente l’indirizzo della sede della società.
Il giudice rammenta il comma 4 dell’art. 192 del Regolamento del Codice della Strada che prevede: “nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il ministero dei Lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto“.
Ne consegue che la Provincia non può, al fine di legittimare i verbali opposti, attribuire alla società che non può commercializzare il sistema di rilevazione della velocità una omologa rilasciata all’altra società.
Inoltre, nel caso in esame, il certificato di taratura – cui devono essere sottoposti tutti gli strumenti di misurazione della velocità con relativa indicazione nel verbale – non è stato rilasciato alla società indicata nei verbali ma ad altra società.
Infine, la convenuta nulla ha dedotto in punto collocazione/distanza della segnaletica di preavviso come, invece, avrebbe dovuto.
Il verbale e le relative sanzioni vengono, quindi, annullati.
Avv. Gian Carlo Soave.
0 Comments
Leave A Comment