L'Avv. Gian Carlo Soave risponde:"Risarcimento del trasportato" - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde:”Risarcimento del trasportato”

Con l’ordinanza n. 2531/2019 la Cassazione ha stabilito che la condotta del terzo trasportato che non indossa le cinture di sicurezza non interrompe il nesso di causalità tra comportamento del conducente del veicolo a bordo del quale viaggia il passeggero e l’evento lesivo occorso.

Il fatto di non indossare le cinture di sicurezza non si configura certo quale consenso alla lesione fisica subita potendo comportare – in caso di concorso di colpa – la riduzione dell’ammontare del risarcimento ma non sicuramente l’esclusione della responsabilità del conducente, essendo quest’ultimo responsabile dell’utilizzo delle cinture da parte del passeggero, stante il suo dovere di assicurarsi che la circolazione avvenga in condizioni di sicurezza e in osservanza delle norme di prudenza.

Nel caso in oggetto la donna trasportata agiva in giudizio contro proprietario, conducente e relativa Compagnia di Assicurazioni per ottenere il risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava i convenuti al risarcimento.

In secondo grado veniva invece riconosciuta una responsabilità della donna nell’occorso pari al 30% con esclusione del danno patrimoniale.

La trasportata ricorreva, quindi, in Cassazione eccependo violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2054, 2055 e 2056 c.c., per avere il giudice di secondo grado escluso il nesso di causalità tra comportamento del conducente e danno patrimoniale a causa dell’omesso utilizzo delle cinture di sicurezza.

Gli Ermellini affermano che “il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili”.

Può, quindi, esservi un concorso di colpa tra le parti ma secondo la Suprema Corte il giudice di secondo grado avrebbe dovuto limitarsi a ridurre in percentuale l’importo dovuto a tiolo di risarcimento senza escluderlo a causa della pretesa erronea esclusione del nesso causale.

Il ricorso ha, pertanto, trovato accoglimento e la sentenza è stata cassata con rinvio. 

Avv. Gian Carlo Soave.

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