Con ordinanza n. 10158/2018 la Cassazione ha stabilito che non è responsabile della tardiva diagnosi di tumore al seno il radiologo che ha effettuato la mammografia poiché tenuto ad eseguire l’esame diagnostico e a darne corretta lettura, ma non a suggerire lo svolgimento di altri esami o il consulto di altri specialisti.
Nel caso in oggetto una paziente, poi sottoposta ad operazione chirurgica, aveva citato in giudizio due radiologi e l’Ospedale presso il quale essi lavoravano, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la tardiva diagnosi della patologia conseguita alla mancata esecuzione di approfondimenti necessari.
In primo ed in secondo grado la richiesta attorea veniva rigettata.
Gli eredi della paziente, deceduta nelle more del giudizio, ricorrevano nanti la Suprema Corte che respingeva, però, il ricorso poichè la sentenza impugnata superava il vaglio di correttezza logico-formale e non violava alcuna norma di legge.
La Cassazione non può, infatti, svolgere un riesame della vicenda nel merito nè rivalutare le prove raccolte: dalle consulenze esperite non risultavano censurabili le condotte dei radiologi, i quali non potevano sostituirsi ai medici non rientrando nei loro compiti quello di visitare la paziente.
Dal punto di vista logico-formale la sentenza impugnata appare, dunque, coerente.
Avv. Gian Carlo Soave.
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