L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “sinistro stradale e caso fortuito” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “sinistro stradale e caso fortuito”

Eccoci tornati con la rubrica settimanale dell’Avv.Gian Carlo Soave.
Con ordinanza n. 18075/2018, la Cassazione ha affermato che non si può condannare l’Ente custode della strada (Anas) per omessa custodia se la macchia d’olio, che ha provocato il sinistro non può essere rimossa dal personale dipendente: trattasi di caso fortuito imprevedibile ed inevitabile.
Nel caso in oggetto un automobilista aveva chiesto “il risarcimento dei danni cagionati alla propria autovettura in conseguenza del sinistro stradale (…) quando ne aveva perso il controllo della guida per la presenza di una macchia oleosa sul manto stradale“.
La domanda attorea veniva rigettata in primo e in secondo grado.
In particolare, la Corte d’Appello ha affermato che si ha caso fortuito anche nell’ipotesi di pericolo imprevedibile e inevitabile che deriva dalla condotta di terzi, prima che si possa esigere un comportamento riparatore del custode: la macchia d’olio sul manto stradale rappresenta un caso fortuito, non potendosi pretendere la presenza fissa del personale Anas sulla strada.
Gli Ermellini condividono le conclusioni della Corte d’Appello in osservanza di consolidati orientamenti in sede di legittimità: “a) l’art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso; c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere“.
Il ricorso è stato rigettato.
             Avv. Gian Carlo Soave.

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