L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “Responsabilità medica ed errore” - Il Broker.it

L’Avv. Gian Carlo Soave risponde: “Responsabilità medica ed errore”

Responsabilità medica ed errore 

La Cassazione, con sentenza n. 412/2019 in tema di responsabilità medica e, più precisamente, di accertamento del grado di colpa del sanitario e della conformità del suo comportamento alle linee guida, ha rammentato che è sempre valida la distinzione tra colpa lieve e colpa grave per imperizia nell’ambito della fase esecutiva delle raccomandazioni contenute nelle linee guida.

La colpa lieve per imperizia esecutiva, in determinati ambiti, limita l’area di irresponsabilità del professionista sanitario.

Secondo gli Ermellini, dunque, le linee guida rappresentano un sapere scientifico e tecnologico codificato e si configurano quale idoneo parametro per orientare le decisioni terapeutiche: ciò che ha fatto si che l’art. 5 della Legge Gelli regolamenti le modalità di esercizio delle professioni sanitarie.

Il legislatore del 2017 ha elaborato un “sistema istituzionale, pubblicistico, di regolazione dell’attività sanitaria, che ne assicuri lo svolgimento in modo uniforme, appropriato, conforme ad evidenze scientifiche controllate“, di fatto imponendo al sanitario di attenersi alle raccomandazioni in relazione a ciascun caso concreto.

Se poi si considera il punto di vista del medico, si può affermare che le linee guida gli conferiscono “la legittima, coerente pretesa a vedere giudicato il proprio comportamento alla stregua delle medesime direttive impostegli”.

Avv. Gian Carlo Soave.

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