Domanda: Salve, volevo meglio capire alcuni punti, nel caso in cui si reca presso una subagenzia (iscritto al RUI Sez. E) una persona con dei documenti auto contraffatti, questi documenti sono di altri soggetti, il sub agente (Sez. E) emette le polizze in buona fede. Ne risponde comunque l’agente (Sez. A) o ne risponde solo ed esclusivamente il sub agente (Sez. E)? Grazie. Buona giornata.
Risposta: Innanzitutto, è bene inquadrare giuridicamente le figure dell’agente e del sub agente assicurativo.
L’agente di assicurazione si occupa in forma professionale della gestione di un’agenzia per conto di un’impresa di assicurazioni. È retribuito, in tutto o in parte, a provvigione e svolge l’attività a proprio rischio e spese, assumendo il ruolo di responsabile per una determinata zona e dirige il personale che ha assunto. Può essere monomandatario – se rappresenta una sola Compagnia – o plurimandatario.
Egli, quindi, tratta con la clientela, stipula contratti assicurativi, gestisce i versamenti dei premi da parte degli assicurati e la corresponsione dei risarcimenti in caso di danni- spesso delegando tali mansioni ai sub agenti- organizza la promozione di prodotti assicurativi e si occupa delle attività che ricadono nel suo ambito di competenza.
La figura del subagente non è espressamente prevista dal codice civile: la disciplina applicabile è quella del contratto di agenzia agli artt. 1742-1753 c.c. nei limiti del collegamento funzionale, con esclusione dell’applicabilità delle norme sull’esercizio del potere rappresentativo dell’impresa assicuratrice ( artt. 1745 e 1903 c.c.), salvo che quest’ultima non attribuisca detti poteri direttamente al subagente. La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato, collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto.
Il subagente di assicurazione opera, pertanto, per conto di un’agenzia di assicurazione: è un ausiliario dell’agente che non risponde del suo operato alla Compagnia ma direttamente all’agente, il quale gli corrisponde parte della provvigione che percepisce dall’Assicurazione per l’acquisizione di polizze assicurative e per l’incasso delle quietanze. Opera, dunque, in nome e per conto dell’agente, sotto la responsabilità di quest’ultimo.
I compiti principali del subagente sono: acquisizione di nuovi clienti, stipulazione, rinnovo o adeguamento di contratti assicurativi, talvolta anche incasso di premi assicurativi, verifica delle condizioni di rischio e consulenza alla clientela.
Per quando riguarda le rispettive responsabilità delle figure in esame si ricorda l’art. 2049 c.c. secondo il quale “i padroni e committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”.
Tale articolo si applica anche in materia di assicurazioni, al rapporto tra impresa ed agente, non rilevando la sussistenza o meno un rapporto di lavoro subordinato per l’applicabilità della norma medesima.
Si avrà, dunque, responsabilità ex art. 2049 c.c. della Compagnia per il fatto lesivo causato dall’attività illecita posta in essere dall’agente – anche se privo del potere di rappresentanza – determinato, agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli e su cui la Compagnia stessa aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e vigilanza. Opera la responsabilità del padrone o del committente anche se l’agente abbia operato oltre i limiti delle proprie mansioni o agito all’insaputa del preponente, purchè sia rimasto nell’ambito dell’incarico. La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. sorge per il solo fatto dell’agente, senza che rilevino la continuità dell’incarico o l’esistenza di un rapporto subordinato.
Se l’agente si avvale dell’opera di subagenti (cui resta estranea l’impresa assicuratrice, salvo che non abbia un controllo diretto anche sui collaboratori della ditta subagente) dell’operato irregolare di questi risponderà, ai sensi dell’art. 2049 c.c., l’agente e non la Compagnia.
Ecco, dunque, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, tornata a pronunciarsi sui rapporti tra agenti e collaboratori iscritti alla Sezione E del RUI, con la sentenza del 4 novembre 2014, n. 23448: “In caso di condotte lesive di terzi da parte di un agente di un’impresa intermediatrice di prodotti assicurativi altrui, l’impresa ne risponde ai sensi dell’art. 2049 cod. civ. se le modalità delle condotte rientrino comunque, anche in senso lato, nelle incombenze dell’agente; in caso contrario, essa ne risponde, in applicazione del principio dell’apparenza del diritto all’elemento dell’occasionalità necessaria nel paradigma normativo detto, in caso di buona fede incolpevole dei terzi e di mancata dimostrazione dell’adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alle peculiarità del caso concreto, a prevenire le condotte devianti degli agenti”.
L’agente risponde civilmente (fatto doloso o colposo) nei confronti della Compagnia e dei terzi dell’operato del suo sub agente. Nel caso in cui si tratti di comportamenti integranti fattispecie di reato il subagente ne risponderà in proprio sul piano della responsabilità penale oltre che in termini di restituzione e risarcimento sul piano civilistico.
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