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Corte Europea: parere positivo dell'Avvocato Generale su Art.139 sul danno non patrimoniale RCA

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La Corte di Giustizia dell’Unione europea è stata chiamata a chiarire se una disposizione nazionale, che disciplina l’ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale, sia compatibile con le normative dell’Unione europea sull’assicurazione degli autoveicoli.
Il caso riguarda un automobilista italiano, coinvolto in un incidente stradale nel 2007, che ha chiesto al Tribunale di Tivoli di ottenere dalla Unipol Assicurazioni S.p.a. il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In particolare, ha chiesto un risarcimento pari a 14.155 euro per il danno non patrimoniale. La Unipol, tuttavia, fondandosi sui criteri stabiliti nell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, gli ha versato, per tale tipo di danno, un risarcimento pari solo a 2.700 euro.
La responsabilità extracontrattuale derivante da sinistri stradali disciplinata dal Codice delle assicurazioni private (lex specialis rispetto al codice civile) in caso di lesioni di lieve entità, stabilisce i parametri che i giudici nazionali devono rispettare nel quantificare il risarcimento del danno biologico che deve essere liquidato dall’assicurazione r.c.a.
Il giudice italiano ha dunque chiesto alla Corte Ue se l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private sia compatibile con tre direttive europee sull’r.c.a.
L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea chiamato ad esprimere le proprie valutazioni circa la causa intentata da un cittadino UE nei confronti di Unipol ritiene che i criteri di risarcimento del danno non patrimoniale da RCA previsti all’Articolo 139 del Codice delle Assicurazioni non sarebbero in contrasto con il Diritto Comunitario.
La normativa europea infatti si limita a definire l’obbligo al risarcimento di questa tipologia di danno ma delega la sua quantificazione a quanto stabilito dagli ordinamenti nazionali dei singoli Paesi.
Per l’Avvocato generale, dunque, “l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private non preclude, in toto, la risarcibilità del danno non patrimoniale causato da incidenti automobilistici. Esso si limita a quantificare l’entità del risarcimento del danno non patrimoniale che deve essere concesso alle vittime, e non limita la responsabilità delle assicurazioni.
A parere dell’Avvocato generale, una normativa nazionale che fissa parametri vincolanti per la determinazione del danno non patrimoniale causato da sinistri stradali, non viola, di per sé, alcuna disposizione del diritto dell’Unione: non spetta quindi alla Corte UE esercitare un controllo sulle scelte strategiche operate dagli Stati membri in questo settore.
Secondo l’Avvocato generale, nulla nel fascicolo di causa consente di ritenere che il risarcimento dovuto sulla base dei parametri stabiliti dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private sia insufficiente”. Il risarcimento corrisposto all’automobilista, conclude l’Avvocato generale, “non pare trascurabile per il tipo di danno descritto”. Di conseguenza, l’Avvocato generale “non ritiene che i parametri di cui all’articolo 139 comportino una limitazione sproporzionata del risarcimento dovuto alle vittime di sinistri stradali”.
La sentenza sarà emessa a breve ma il parere non è vincolante pertanto è probabile, ma non scontato, che faccia proprie le valutazioni espresse dall’Avvocato.

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