Cliente disinformato, l’avvocato risponde - Il Broker.it

Cliente disinformato, l’avvocato risponde

È responsabile verso il proprio cliente l’avvocato che non lo informa dei rischi di un cambio di strategia difensiva che comporta la sconfitta in giudizio. Lo ha stabilito il tribunale di Verona, chiarendo che il legale è tenuto a dimostrare di aver comunicato al proprio assistito tutti gli elementi necessari a una valutazione completa. Nel caso specifico, il cambio di domanda aveva comportato il rigetto dell’istanza da parte del giudice.
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Un avvocato, nello svolgimento dell’incarico ricevuto dal cliente, deve rispondere sia per la qualità tecnica della prestazione erogata, sia per le scelte processuali e strategiche che ha ritenuto opportuno adottare.
Oltre a ciò, il professionista ha, verso il proprio assistito, anche l’obbligo di spiegare le ragioni delle proprie scelte e delle domande avanzate in giudizio, avendo cura che il proprio cliente le abbia ben comprese e ne conosca gli effetti sul piano delle possibili decisioni che il giudice adotterà.
Questi principi sono stati ribaditi dal tribunale di Verona che, con una recente sentenza, ha accolto il ricorso presentato da due clienti contro l’avvocato che li aveva assistiti in precenza, lamentando i suoi errori professionali per l’errata conduzione della difesa in giudizio.
La vicenda
Gli attori hanno conferito mandato a un avvocato per recuperare i canoni di occupazione per l’utilizzo illegittimo di un loro terreno da parte di un’impresa di telefonia la quale aveva installato, senza autorizzazione, una antenna per telecomunicazioni. Nel corso del giudizio, però, gli attori hanno revocato il mandato all’originario difensore e lo hanno conferito a un nuovo avvocato. Quest’ultimo, per propria scelta difensiva, ha modificato la domanda originaria in un’azione che puntava a ottenere il passaggio di proprietà del terreno alla società telefonica, in forza di un contratto preliminare di acquisto non onorato.
Ma il tribunale ha ritenuto la domanda come modificata “in corso d’opera” del tutto nuova e quindi inammissibile, condannando gli attori al pagamento delle spese processuali della società convenuta.
I proprietari del terreno hanno quindi fatto causa al secondo avvocato per ottenere il risarcimento del danno per inadempimento del contratto di prestazione d’opera intellettuale.
La valutazione
Il tribunale di Verona è stato chiamato a valutare la condotta professionale del legale sotto l’aspetto sia della qualità dell’assistenza fornita, sia per quanto riguarda la compiuta informativa ai clienti, i quali lamentavano di non essere stati aggiornati del cambio di strategia difensiva e del mutamento della domanda in giudizio. I giudici hanno esaminato distintamente i due profili:
sotto il primo aspetto, il tribunale valuta errata in diritto la scelta di cambiare i termini della domanda perché tale opzione è concessa nel processo solo per modificare e precisare meglio il contenuto di quanto già esposto nell’atto di citazione e non, come nel caso esaminato, per esercitare di fatto un diritto del tutto diverso;
sotto il secondo aspetto, l’avvocato difensore è soprattutto responsabile verso il proprio assistito, quando, prescindendo dalla correttezza delle scelte processuali, omette di spiegare al cliente le possibili conseguenze delle stesse, avendo il tribunale accertato che «il convenuto è risultato anche reiteratamente inadempiente all’obbligo contrattuale di informare i propri assistiti del significato e delle conseguenze delle scelte compiute».
Rileva il giudice che «sul punto è opportuno chiarire che l’esigenza dell’attività informativa del professionista nella fase pre-contrattuale è funzionale a conseguire un consenso informato da parte del cliente e trova il suo fondamento nei principi che prevedono tra gli obblighi informativi che il professionista forense deve osservare, prima del formale conferimento dell’incarico, anche quello di comunicare al cliente il grado di complessità dell’incarico e di fornirgli tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili da quel momento fino a quello dell’esaurimento della propria attività».
È dunque compito dell’avvocato dimostrare di avere adempiuto all’onere di informativa (né, come nel caso esaminato, può essere sufficiente conferire con il cliente utilizzando brocardi latini, non di corrente uso quotidiano) e provare di avere ottenuto dal proprio assistito non un qualunque consenso all’azione, ma un idoneo mandato cosciente e consapevole delle complessità della causa e dei suoi rischi.
Fonte: Il Sole 24 Ore

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