Avv. Soave risponde: Sinistro in area privata ed obbligo di risarcimento da parte della Campagnia per la R.c.auto - Il Broker.it

Avv. Soave risponde: Sinistro in area privata ed obbligo di risarcimento da parte della Campagnia per la R.c.auto

Eccoci anche questa settimana con il nostro Avv. Gian Carlo Soave.
Domanda: Buongiorno Avvocato, sono stato tamponato nel distacco antistante l’ingresso di un condominio di proprietà di questi. Chiedo chi mi deve risarcire? Il Condominio o l’assicurazione dell’auto?
Risposta: Per ottenere il risarcimento dall’assicurazione, non è necessario che il sinistro stradale sia avvenuto in una strada pubblica o di uso pubblico.
Le regole sulla circolazione stradale si applicano anche in caso di sinistri su strada o area privata.
In generale è ormai consolidato il principio di ritenere risarcibile il danno ogni qual volta l’area privata – anche se di proprietà di un solo soggetto – sia di uso pubblico.
Si applicano, infatti le norme sulla R.c. auto e sul risarcimento del danno se l’area di proprietà privata è aperta a un numero indistinto di persone, che abbiano la possibilità di accedervi.
Mentre non è previsto alcun indennizzo nel caso di scontro tra due auto all’interno di un’area chiusa e recintata, dove l’uso dello spiazzo privato non è concesso al pubblico.
Le norme sulla circolazione dei veicoli, attesa l’intrinseca pericolosità della circolazione di un veicolo, sono state estese anche al veicolo che circoli su spazio privato, e ciò se nell’ambito di tale spazio si abbia una frequente presenza di persone o di altri veicoli, pur appartenenti eventualmente a una categoria limitata di soggetti.
Se l’uso della strada è consentito a tutti, infatti, vige il codice della strada e si può essere risarciti dall’assicurazione anche se la strada è di proprietà di un privato. Al contrario, se l’uso della via è limitato a soggetti ben precisi, il codice della strada non si applica.
Di conseguenza e rispondendo al nostro gentile lettore, si può essere risarciti dall’assicurazione in caso di altrui responsabilità per incidente anche su un’area appartenente a un privato se l’uso di esso è consentito indistintamente a tutti.
La nozione di circolazione di veicoli, quindi, non è da intendersi in senso limitativo.
Sul piano della interpretazione letterale, il concetto di circolazione del veicolo è idoneo a comprendere anche una circolazione in ambito privato. Infatti è identica la situazione di pericolo derivante dalla circolazione, per cui gli utenti dell’area privata hanno diritto di attendersi dai conducenti di veicoli un comportamento di rispetto del codice della strada anche quando questi ultimi si trovino a circolare in area privata.
L’intrinseca pericolosità della circolazione di un veicolo costituisce la giustificazione dell’estensione delle regole sulla circolazione anche quando il veicolo circoli su spazio privato e ciò a maggior ragione se nell’ambito di uno spazio privato si abbia una frequenza di presenza o di persone o di altri veicoli.
Vi auguro una buona giornata.
Avv. Gian Carlo Soave

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