Avv. Patricia Russo - Responsabilità dei genitori - Avvocato di Famiglia - Il Broker.it

Avv. Patricia Russo – Responsabilità dei genitori – Avvocato di Famiglia

Nel caso in cui un minore, alla guida di uno scooter o di una minicar, commetta una violazione del Codice della Strada a rispondere a titolo personale e diretto della trasgressione e, dunque, della sanzione sarà il soggetto tenuto alla sorveglianza del minore medesimo, di norma i genitori.

L’art. 2 della Legge n. 689/1961, applicabile anche in tema di violazioni al C.D.S., prevede che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni oppure non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che l’incapacità non derivi da sua colpa o sia stata preordinata.

Della violazione risponderà chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Ne consegue che, qualora venga inflitta una multa ad un soggetto minore di diciotto anni non assoggettabile per legge a sanzione amministrativa, saranno i suoi genitori – o i soggetti tenuti alla sua sorveglianza – a doverla pagare, rispondendo a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata, avendo omesso la sorveglianza alla quale erano tenuti.

Laddove possibile, come previsto dalla sopra citata Legge n. 689/1961, la contestazione delle violazioni deve avvenire immediatamente, sia nei confronti del trasgressore sia nei confronti della persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Diversamente, se la contestazione non è avvenuta immediatamente per tutte o per alcune delle persone suddette, gli estremi della violazione dovranno essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di 360 giorni dall’accertamento.

Più precisamente, con ordinanza n. 26171/2013, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in caso di violazione del Codice della Strada da parte di conducente minorenne, gli agenti accertatori dovranno redarre immediatamente il verbale.

Quale trasgressore, tuttavia, andrà indicato non già il minore ma chi sul minore autore della violazione esercita la potestà; quest’ultimo sarà responsabile non in qualità di autore materiale del fatto ma per violazione del dovere di vigilanza sul minore effettivo autore dell’infrazione.

Fermo restando l’obbligo della redazione immediata del verbale di accertamento, la contestazione della violazione dovrà, dunque, avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, con precisa indicazione del rapporto con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito amministrativo.

Avv. Patricia Russo

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