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Avv. Patricia Russo – Question Time – Legittimario non beneficiario di polizza ed eredità

Patricia Russo

Domanda: Legittimario non beneficiario di polizza ed eredità
Risposta: Cosa accade quando un coerede legittimario non viene beneficiato dalla polizza vitastipulata dal de cuius?Premesso che la polizza vita non rientra nell’asse ereditario – per cui il beneficiario eredelegittimo, testamentario o anche estraneo, non acquista il diritto al pagamento dell’indennità inforza della successione ereditaria, ma iure proprio grazie al contratto di assicurazione – puòaccadere che i genitori o uno di essi stipulino una polizza assicurativa sulla propria vita indicandocome beneficiario uno o più figli. Nel caso in cui, pur in presenza di più figli, ne venga beneficiato uno solo, al momentodell’apertura della successione potrebbero sorgere contrasti tra i coeredi in relazione alle rispettivepretese.Le possibilità che si profilano sono, dunque, due.Se il beneficiario della polizza rinuncia all’eredità, riceve l’intero valore della polizza stessasenza che gli altri coeredi possano opporsi, in quanto il suo è un diritto iure proprio e non iuresuccessionis.Gli altri legittimari possono esperire azione di riduzione qualora l’ammontare dei premiassicurativi pagati in vita dal de cuius – che si configurano come liberalità indiretta in favore delbeneficiario – leda la loro quota di legittima. Se, invece, il beneficiario della polizza accetta l’eredità, proprio perché detti premi assicurativirappresentano una liberalità indiretta, gli altri coeredi potranno pretendere che ilcoerede/beneficiario della polizza conferisca in collazione, imputando alla sua quota di eredità,l’ammontare complessivo dei premi pagati in vita dal de cuius ai sensi dell’art. 741 c.c. Si precisa che la collazione è l’istituto in forza del quale il coniuge, i figli ed i loro discendentiche hanno accettato l’eredità conferiscono alla massa ereditaria quanto hanno ricevuto daldefunto per donazione, così da mantenere tra gli stessi la proporzione delle quote spettanti perlegge.Andrà, quindi, verificato se il legittimario non beneficiario abbia ricevuto o meno la sua quotadi legittima: in caso negativo il beneficiario sarà tenuto a versare quanto dovuto.In caso di rifiuto di adempiere tale obbligazione, i coeredi possono ottenerne l’esecuzione informa specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. o agire in riduzione.
Avv. Patricia Russo

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