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Avv. Patricia Russo – Question Time – Danno da morte imminente: liquidazione iure proprio o iure hereditatis?

Patricia Russo

I “danni terminali” o da morte imminente sono quelli patiti dal soggetto per la sofferenza nell’avvertire l’approssimarsi della fine a seguito di un sinistro. Essi si distinguono in danno biologico terminale e danno morale catastrofale. In ipotesi di sinistro con decesso non immediato della vittima, il danno biologico terminale (danno da invalidità temporanea totale dalla data dell’evento lesivo fino al decesso) può esseresommato ad una sofferenza psichica (danno morale catastrofale) (Cass. n. 15395/2016; Cass. n.20915/2016; Cass. n. 21060/2016).
Le due componenti, morale e biologica, del danno cd. terminale si differenziano a seconda dellarilevanza dello stato di coscienza della vittima. Per quanto concerne la liquidazione, si evidenzia che il danno biologico terminale vieneliquidato sulla scorta delle tabelle relative all’invalidità temporanea, mentre il danno moralecatastrofale in base ad un criterio equitativo puro “che tenga conto dell’enormità delpregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte” (Cass. 20915/2016). Infatti, diversamente dal danno morale terminale, il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (Cass. n. 3549/2004), in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato maapprezzabile lasso di tempo (Cass. n. 3766/2005), si è ravvisato come “sempre esistente”, pereffetto della “percezione”, anche “non cosciente”, della gravissima lesione dell’integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita (Cass. 21060/2016).
Lo stato di lucidità, tra evento e decesso, costituisce, dunque, presupposto del solo dannomorale catastrofale, mentre quello biologico terminale si basa sul presupposto della persistenzain vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, a prescindere dalla circostanza chedurante tale periodo il soggetto sia stato o meno cosciente. Il danno biologico terminale può, quindi, essere risarcito anche nel caso in cui la persona nonriprenda mai conoscenza. A riguardo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15395/2016, ha stabilito che in caso dimorte non istantanea, gli eredi hanno diritto al risarcimento del danno biologico terminale. Non rileva la coscienza della gravità delle lesioni e il danno va liquidato secondo le tabelle, maggiorate equitativamente. Si precisa che il riferimento è al danno biologico iure hereditatis temporaneo, ovverosia quelloche il soggetto subisce nei giorni compresi tra il sinistro e la morte.
La Suprema Corte ritiene, infatti, che l’invalidità che precede la morte sia sufficiente a fondare il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dal fatto che il soggetto abbia avuto coscienza della gravità delle lesioni e della ineluttabilità del loro esito. Qualora intercorra un apprezzabile lasso temporale tra lesioni e morte “è configurabile undanno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell’integrità fisicapatita dal danneggiato sino al decesso”, trasmissibile iure hereditatis, “da commisurare all’inabilità temporanea, adeguando la liquidazione al fatto che, se pur temporaneo, tale dannoè massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile direcupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. n. 15491/2014).
Conclusivamente, il danno biologico terminale, a prescindere dallo stato di coscienza delsoggetto, va liquidato avendo riguardo alle tabelle relative alla invalidità temporanea assoluta, salvo il riconoscimento di un maggior risarcimento equitativo se alla gravità delle lesioni siaccompagni la sofferenza psichica dovuta alla coscienza della gravità dell’infermità e dallaconsapevolezza della propria fine imminente.Il danno biologico terminale, da liquidarsi in relazione alla menomazione dell’integrità fisicapatita dal danneggiato sino al decesso, è trasmissibile iure hereditatis e va commisurato soltanto alla inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto,ossia al fatto che, seppure temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (cfr. Cass.15491/2014); tale danno biologico-terminale, che è sempre presente a prescindere dallo stato dicoscienza del leso, va liquidato – quanto meno – negli importi previsti dalle tabelle relative alla invalidità temporanea assoluta, salvo il riconoscimento di un maggior risarcimento (daapprezzarsi con criterio equitativo puro) nel caso in cui alla gravità delle lesioni si accompagnila sofferenza psichica (danno catastrofico) determinata dalla coscienza della gravità delle infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente (Cass. 15395/2016; Cass. n.23183/2014).
Avv. Patricia Russo

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