Avv. Annalisa Righini - Scusa posso chiederti un parere - Efficacia probatoria del verbale di accertamento redatto a seguito di sinistro stradale. - Il Broker.it

Avv. Annalisa Righini – Scusa posso chiederti un parere – Efficacia probatoria del verbale di accertamento redatto a seguito di sinistro stradale.

Il caso: dopo essere stato coinvolto in un sinistro stradale, al sig. Bianchi veniva elevato verbale di contravvenzione per la violazione dell’art. 141 CdS, rispetto al quale il medesimo prestava acquiescenza, rinunciando così a proporre la relativa impugnazione.
A seguito della condotta sanzionata (e non contestata con l’opposizione al verbale de quo) e sulla scorta delle evidenze emerse dall’atto accertativo, l’Impresa di Assicurazione ha negato il risarcimento del danno al sig. Bianchi, ritenendone l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro.
In questa sede, quindi, si cercherà di approfondire il tema dell’efficacia probatoria del rapporto di intervento di un sinistro stradale, redatto da un pubblico ufficiale.
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Dopo una serie di incertezze interpretative, emerse a seguito di pronunce contrarie sul punto, con la sentenza n. 12545/1992 la Suprema Corte a Sezioni Unite ha, definitivamente, chiarito e riconosciuto l’efficacia di atto pubblico ai verbali di accertamento di infrazioni amministrative, redatti dai pubblici ufficiali in adempimento alle loro funzioni.
Secondo la disposizione contenuta nell’art. 2699 Cod. Civ. “l’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”.
Con tale definizione, il legislatore ha chiarito che il carattere distintivo dell’atto pubblico, prima fra le prove documentali, è da individuarsi nella sua pubblica fede e nella conseguente efficacia di prova legale fino a querela di falso (secondo il dettato del successivo art. 2700 cod. civ.), derivanti dalle particolari modalità di formazione dello stesso, nonché dagli indispensabili requisiti che esso deve possedere.
Requisiti sia di tipo soggettivo, poiché l’atto deve promanare da un pubblico ufficiale investito di una pubblica potestà documentaria o attestativa e sia di tipo oggettivo, in quanto deve rispettare le c.d. “richieste formalità”, ovvero quelle modalità di redazione disciplinate puntualmente nelle leggi speciali regolanti l’attività dei pubblici ufficiali estensori.
Rispettati questi requisiti soggettivi ed oggettivi, l’atto pubblico si dice essere dotato dell’efficacia di prova legale, ovvero, in altri termini, assurge a mezzo di prova dotato di una particolare forza probatoria, riferita alle attività o ai fatti posti in essere dalle parti ed in esso rappresentati.
Tale forza si esprime pienamente se si considera che l’atto pubblico e la sua efficacia si sottraggono al libero apprezzamento del giudice, che non potrà far altro che acquisire per la sua decisione tale documento senza operare alcun sindacato sullo stesso.
In concreto, però, a cosa si riferisce tale efficacia?
In tema di verbale di accertamento dell’infrazione -caso che ci occupa- a quest’ultimo è attribuibile, in ordine all’efficacia probatoria delle circostanze in esso descritte, “un valore disomogeoneo che si risolve in un triplice livello di attendibilità. In particolare, la verbalizzazione fa piena prova, fino a querela di falso, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, ai fatti come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere, senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni e a lui rese (…).”, così si è pronunciato il Tribunale di Modica con la sentenza emessa pubblicata il 17/04/2015, facendo proprio un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Infatti, detta efficacia esplica la sua portata su tre aspetti:

  1. l’attestazione in ordine alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che nel sottoscriverlo ne conferisce paternità;
  2. l’attestazione circa il luogo e la data di formazione dell’atto;
  3. le dichiarazioni rese dalle parti che il pubblico ufficiale attesta di aver raccolto  e le circostanze avvenute in sua presenza.

Rispetto a ciò, il verbale fa piena prova fino a querela di falso, ovvero la legge ammette il superamento dell’efficacia privilegiata del contenuto (estrinseco) dell’atto pubblico solo attraverso l’esperimento di quello speciale procedimento, detto appunto querela di falso, finalizzato all’accertamento della falsità (o meno) dell’atto.
E solo a questo punto, quando sarà dichiarata la falsità del documento, che sarà possibile fornire la prova circa l’esistenza di fatti diversi o difformi dalle risultanze dell’atto.
Invece -e questo è l’aspetto oltremodo rilevante di questa ricostruzione- l’efficacia di prova legale, la cosiddetta piena prova, non abbraccia il contenuto intrinseco dell’atto, rappresentato dalla veridicità delle dichiarazioni che l’accertatore dichiari di aver ricevuto e verbalizzato.
Rispetto a tale veridicità può essere fornita qualunque prova contraria, senza necessità di attivare il procedimento speciale sovra illustrato; difatti, la sentenza del Tribunale di Modica citata, prosegue affermando “(…) Tuttavia, in ordine alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti o da terzi, (il verbale, n.d.r.) fa fede fino a prova contraria (…)”.
Infine, altrettanto prive di efficacia probatoria privilegiata sono le valutazioni soggettive espresse dall’ufficiale, ovvero quella parte dell’atto nel quale costui esprima valutazioni derivanti dal proprio personale convincimento logico-deduttivo, ad esempio circa la dinamica di un incidente a cui, però, non ha direttamente assistito.
Questi personali apprezzamenti non possono godere di alcuna efficacia rafforzata.
Rispetto alle valutazioni, così come rispetto alle circostanze oggetto di percezione sensoriale (come tali suscettibili di errore di fatto), non sarà necessario azionare il procedimento di querela di falso, atteso che sarà sufficiente fornire prove adeguate ed  idonee a vincere la presunzione di veridicità, rimesse al prudente e libero apprezzamento del giudice.
In questo senso si è da tempo consolidata la giurisprudenza di legittimità, con diverse pronunce sul punto, tra le quali possono essere segnalate Cass.Civ. Sez. II, 16/03/2011 n. 6196 secondo cui “l’accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale non postulano necessariamente la diretta percezione sensoriale del verbalizzante della consumazione dell’illecito in flagranza, ben potendo utilizzarsi, ai predetti fini, elementi di prova anche indiretti o indizi univocamente convergenti, fermo restando che l’efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo” e Cass. Civ. Sez. III, 3/01/14 n. 38 “(…) l’atto pubblico (e dunque anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di aver accertato nel corso dell’indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”.
Pertanto, il giudice, nel ricostruire la dinamica del sinistro, deve valutare l’intero materiale probatorio offerto dalle parti, tra cui anche le dichiarazioni rese dalle persone coinvolte nel sinistro ai verbalizzanti, senza però essere vincolato alla ricostruzione operata dagli agenti roganti, frutto di una valutazione discrezionale propria degli stessi, intervenuti successivamente al sinistro trattandosi, quindi, di una ricostruzione non assistita da alcuna fede privilegiata.
Si consiglia, quindi, in ragione di quanto sovra illustrato di valutare sempre l’opportunità di presentare l’impugnazione del verbale di accertamento, prima di prestare acquiescenza al medesimo.
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In estrema sintesi, quindi:
a) il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova (ex art. 2700 cod.civ.) fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, ovvero che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o percezione sensoriale;
b) altrettanto, il verbale fa piena prova relativamente alla provenienza dello stesso e delle dichiarazioni rese all’ufficiale rogante, limitatamente all’aspetto estrinseco delle stesse;
c) sulla veridicità sostanziale delle dichiarazioni resa al pubblico ufficiale (contenuto intrinseco), invece, sia dalle parti che da eventuali terzi fa fede solo fino a prova contraria.
Avv. Annalisa Righini

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