Assicurazioni e Nuove Tecnologie: DDL Concorrenza: contratto base e preventivatore Ivass. Ma la svolta non è proprio alle porte…. - Il Broker.it

Assicurazioni e Nuove Tecnologie: DDL Concorrenza: contratto base e preventivatore Ivass. Ma la svolta non è proprio alle porte….

tecnologiaUn mese fa abbiamo inaugurato questa rubrica occupandoci del tema dei comparatori che, da qualche settimana, hanno radicalmente innovato i contenuti informativi dei propri portali per allinearsi ad alcune richieste svolte dall’Autorità di Vigilanza.
L’Ivass – come noto – aveva da un lato affermato l’utilità del metodo comparativo e dall’altro osservato alcuni “profili di criticità”, indicando il termine del 28 febbraio u.s. per implementare i necessari correttivi.
Si era peraltro sottolineato come – sebbene gli obiettivi del Regolatore fossero quelli, inopinabilmente sempre commendevoli, della tutela dell’utente di questi portali – il traguardo di una “comparazione perfetta” delle coperture per la rc auto (ovvero incardinata su un numero strutturato e rigorosamente omogeneo di identici parametri) fosse ancora di là da venire persino per il preventivatore ufficiale.
Tant’è che esso viene presentato dalla stessa Ivass come lo strumento per confrontare – in base alla loro convenienza economica – i preventivi r.c auto di tutte le imprese presenti sul mercato.
Dunque non in base alla diversità strutturale dei contenuti delle medesime coperture. In queste ore, però un dato nuovo.
L’art. 3 del DDL Concorrenza presentato dal Governo accende nuovamente i riflettori su questo strumento. Vi si legge, infatti, una proposta di inserimento di un nuovo articolo del Codice delle Assicurazioni di questo tenore:
 
Articolo 132-bis
(Obblighi informativi degli intermediari)
 
– Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

– A tal fine, gli intermediari forniscono i premi offerti dalle imprese mediante collegamento internet al preventivatore consultabile sul sito internet dell’I.V.ASS. e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
– L’I.V.ASS. adotta disposizioni attuative in modo da garantire accesso e risposta on-line, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.

– Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato.
 
La norma – così come formulata – accende più di un interrogativo. Ci pare infatti che il suo estensore abbia pretermesso alcune considerazioni preliminari. Anzitutto, il dato più evidente: ad oggi il “contratto base” è solo una categoria dello spirito persasi in qualche cassetto ministeriale. L’art. 22 comma 4 del d.l. 179/2012 prescriveva infatti che al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, doveva definirsi un «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell’adempimento dell’obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, definendo altresì i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base».
Purtroppo di giorni ne sono passati qualcuno di più di sessanta e ad oggi di questa innovazione che doveva meglio consapevolizzare i consumatori non c’è alcuna traccia.
Inoltre: si chiede all’intermediario (che abbia un mandato) di rappresentare secondo alcuni specifici canoni comportamentali i soli premi offerti dalla mandante.
Tuttavia si dice che per realizzare questo obiettivo si dovrà utilizzare un portale che invece è fisiologicamente strutturato allo scopo di illustrare i premi di tutte le compagnie che offrono prodotti del tipo rc auto.
Da qui la domanda: che senso ha specificare quale presupposto applicativo di queste regole l’esistenza di un mandato – che ha la funzione di circoscrivere l’ambito di operatività – se poi si impone lo svolgimento di un incombente che – per sua stessa natura ha la funzione di allargare lo spettro di contenuti informativi ad altre realtà assicurative?
Si noti: il primo comma parla di “tutte le imprese di cui sono mandatari”, il secondo, assai più genericamente “delle imprese”. Con la conseguenza che un agente dovrebbe prima illustrare i prezzi dei prodotti da lui collocabili e poi passare ad illustrare quelli di tutti gli altri. E che succede se il cliente fosse interessato ad un prodotto che figura nel panel di comparazione del preventivatore ma non nel novero dei prodotti che quell’intermediario potrà collocare?
Se a tutto questo aggiungiamo che prima che Ivass possa strutturare un preventivatore in grado di comparare il fantomatico contratto base occorrerà comunque aspettare sia l’emanazione del decreto del ministero dello Sviluppo economico sia la definizione delle regole applicative di cui al comma 3 dell’articolo in commento, comprenderemo che nulla potrà essere alla portata di qualche giorno, insomma.
Ma le distonie logiche non finiscono qui.
 
In un afflato di amore per la digitalizzazione il secondo comma conclude che questa attività dell’intermediario non dovrà “produrre carta”…. Il principio che si afferma è importante. Consti ricordare solo che il diritto alla scelta del formato cartaceo della documentazione precontrattuale (oltre che contrattuale) è già da tempo consolidato nell’art. 10 comma 4 del Regolamento Isvap 34/2010, replicando un’analogia disposizione del Codice del Consumo.
Qui, invece, sembra non essere più importante.
Come dire: giusto dare un’ informazione sull’importo del premio dei prodotti di poco meno di settanta compagnie assicurative ma il cliente se le dovrà tenere a mente, nessun promemoria per lui…. Però – ed è questo che non “torna” – il comma 4 dice che se non c’è evidenza della dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 (che, ricordiamolo, – sul piano letterale sono diverse da quelle del comma 2) il contratto sarà addirittura affetto da una c.d. nullità di protezione. Difficile ipotizzare che questa dichiarazione possa però essere sempre raccolta in formato digitale dal proprio cliente dall’intermediario che non operi “a distanza”.
E allora?
La conclusione, allora è solo questa: è stato introdotto l’obbligo di comparare un prodotto inesistente su uno strumento che ancora non può farlo perché manca un decreto che dovrà indicare in cosa debba consistere. E poi, anche quando lo si potrà fare occorrerà comunque aspettare altre regole per chiarire cosa dovranno fare gli intermediari che – per conto loro – dovranno guardare anche i premi di compagnie di cui non sono mandatari, non dovranno usare carta e al tempo stesso dovranno raccogliere ulteriori dichiarazioni dai propri clienti….
Evviva le liberalizzazioni all’italiana.
Avv. Ivan Dimitri Calaprice

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