L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità Medica" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Medica”

Con sentenza n. 30051/2022, la Cassazione ha affermato la responsabilità del medico specialista per omicidio colposo del paziente.

Nel caso in oggetto il medico aveva eseguito, per finalità diagnostiche, un esame di colonscopia su una paziente in condizioni critiche provocandone la morte.

Egli, quindi, veniva ritenuto responsabile di omicidio colposo per colpa generica dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia e colpa specifica per avere eseguito un esame sproporzionato – vista l’età della paziente – senza rispettare le linee guida ed omettendo un approfondimento diagnostico meno invasivo.

Il medico ricorre in Cassazione: secondo gli Ermellini il ricorrente non ha valutato le linee guida che prevedono che la colonscopia è un esame invasivo a rischio di perforazione nelle donne in età avanzata.

Il medico che deve eseguire detto esame, qualora vi siano rischi evidenti legati all’età avanzata della paziente, può anche rifiutarsi di eseguirlo, in quanto egli non è un mero esecutore delle prescrizioni del medico generale o di altro specialista che necessiti dell’esame per finalità diagnostiche, dovendo invece procedere valutando rischi ed eventuali soluzioni alternative.

Secondo la Suprema Corte: “in tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, allorquando venga prescritto un esame diagnostico invasivo (nel caso esaminato una colonscopia), il medico specialista chiamato ad effettuare l’esame non può esimersi dal valutare, oltre che la presenza di fattori che possano condizionare negativamente l’esame stesso (assunzione di farmaci, parametri vitali, esito esami ematochimici), anche la bontà della scelta diagnostica operata dal medico richiedente in relazione alla sintomatologia lamentata dal paziente ed all’esistenza o meno di precedenti indagini diagnostiche che avvalorino il sospetto della malattia ipotizzata, soprattutto allorquando l’esame in questione sia stato prescritto da un medico non specialista (nel caso in esame il medico di medicina generale che seguiva la paziente).”

 

Avv. Gian Carlo Soave.

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