Con sentenza n. 1114/2021, la Corte d’Appello di Napoli si è pronunciata in tema di art. 2051 c.c. e corresponsabilità tra ente pubblico e società appaltata.
Nel caso in oggetto una signora chiedeva al Comune il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorsole per lo spostamento, al suo passaggio sulla strada, di una griglia di raccolta dell’acqua piovana dal suo alloggio naturale.
Il Comune chiamava in manleva la società cui aveva affidato l’appalto per la manutenzione delle pubbliche strade incluse le caditoie.
Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea e condannava il Comune al risarcimento di danni subiti dalla donna e, in virtù della manleva, la società appaltata, rigettando la richiesta di manleva da quest’ultima formulata nei confronti della propria Compagnia di Assicurazione chiamata in garanzia.
La società appaltata appellava la sentenza affermando la responsabilità esclusiva dell’attrice-appellata per non aver evitato un pericolo “prevedibile”, verificatosi in pieno giorno, in prossimità della sua abitazione; in subordine, affermando la responsabilità esclusiva dell’ente pubblico ex art. 2043 o 2051 c.c.
La Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione confermando “l’applicazione dell’art. 2051 c.c. agli enti pubblici per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali nei limiti in cui non vi sia l’impossibilità di governo del territorio“.
Parte attrice ha dimostrato sia “l’effettività dell’accaduto, sia le conseguenze eziologiche del fatto, sia l’impossibilità per ella di avvedersi del pericolo, essendo questo assolutamente occulto. Ed infatti, nella incontestata narrazione dei fatti, confermata integralmente dai due testi escussi su indicazione della parte attrice, è emerso che la griglia si è improvvisamente rotta al passaggio della donna e sotto la sollecitazione del suo corpo. Ciò sta a significare – e il contrario non è stato dimostrato da chi ne avrebbe avuto l’onere – che nulla avrebbe potuto avvertirla della necessità di non passarvi sopra, sia per la sua apparente calpestabilità, essendo fino a quel momento almeno in apparenza integra, sia per l’assenza di qualsivoglia segnale dissuasore dal transito“.
Non è stata ravvisata neppure la responsabilità esclusiva del Comune: il capitolato d’appalto poneva, infatti, a carico della società appaltata l’obbligo di occuparsi anche della manutenzione delle strade, comprese le caditoie, tenendo indenne l’ente da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Avv. Gian Carlo Soave.
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