L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità Medica" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Medica”

La Cassazione, con sentenza n. 3922/2021, ha stabilito le modalità di accertamento del nesso causale quando l’obbligo di impedire l’evento connesso a una situazione di pericolo grava su più persone obbligate a intervenire in tempi diversi.

Secondo gli Ermellini si deve considerare la condotta e il ruolo del medico titolare della posizione di garanzia e stabilire cosa sarebbe accaduto se la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, verificando, altresì, se la situazione di pericolo non si sia modificata per il tempo trascorso o per il comportamento dei successivi garanti.

Nell’ipotesi in cui il medico primo garante sia accusato di non aver segnalato una situazione di rischio al collega subentrato nella posizione di garanzia, si deve verificare l’esistenza del nesso causale tra la sua omissione e l’evento dannoso, accertando che la condotta negligente del sanitario garante subentrato trovi causa nella mancata segnalazione.

Nella fattispecie un medico era stato accusato dell’omicidio colposo di un paziente per averlo operato sottovalutando la diminuzione dell’emoglobina, riscontrata dopo l’intervento e nelle ore e nei giorni immediatamente successivi.

La circostanza che la situazione del paziente non potesse essere considerato in remissione e che il medico non avesse lasciato ai colleghi subentranti alcuna indicazione relativamente alle condizioni del paziente stesso è stata determinante per stabilire la responsabilità dell’imputato.

Avv. Gian Carlo Soave.

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