Avv. Vito Carabotta - Ripartizione concorsuale della responsabilità fra compagnie di assicurazione ed istituti di credito per l’incasso da parte di “soggetti non legittimati” di assegni inviati a mezzo posta - Il Broker.it

Avv. Vito Carabotta – Ripartizione concorsuale della responsabilità fra compagnie di assicurazione ed istituti di credito per l’incasso da parte di “soggetti non legittimati” di assegni inviati a mezzo posta

Avv. Vito Carabotta

Ripartizione concorsuale della responsabilità fra compagnie di assicurazione ed istituti di credito per l’incasso da parte di “soggetti non legittimati” di assegni inviati a mezzo posta

 

Con sentenza del 24 febbraio 2020, la sez. XVII del Tribunale di Roma è intervenuta in tema di accertamento di responsabilità della banca negoziatrice, in merito all’incasso di assegni di traenza da parte di soggetti non legittimati.

Il giudizio ha visto quale convenuti, da una parte, l’istituto di credito emittente l’assegno e, dall’altra parte, l’impresa assicurativa “ordinante” il pagamento e l’istituto di credito presso cui è stato “artatamente” negoziato ed estinto l’assegno de quo.

Il Giudicante, nel mentre manda esente da ogni responsabilità la banca cd. “emittente”, ripartisce la responsabilità per “l’irregolare pagamento a persona diversa dal legittimo titolare” (rectius: l’originale beneficiario dell’assegno contraffatto), fra gli altri due soggetti convenuti; 1) l’impresa assicuratrice, sulla scorta di un suo “comportamento imprudente”, poiché “..pur conoscendo il rischio che siano commessi illeciti con gli assegni di traenza, poiché fenomeno non nuovo e ben noto agli operatori di settore, continua ad inviare assegni per posta ordinaria…ben potendo – invece – provvedere ad altre forme di pagamento o di consegna dell’assegno..” (rectius: con accredito tramite bonifico bancario o invio tramite “assicurata”, ndr); 2) l’istituto bancario che ha negoziato ed estinto l’assegno, poiché non ha operato con la dovuta diligenza “professionale” (ex Cass. 1087/1999; Cass. 11976/1999; Cass. 6524/2000), anche in considerazione dell’avvenuta istituzione del cd. Archivio Unico Informatico, che ha reso più “semplice” la verifica dei dati del “beneficiario”, oltrechè dell’art. 43 L.A. (norma speciale rispetto agli artt. 1189 e 1992 co. 2° codice civile), che prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che finisce di gravare sul banchiere, quale soggetto professionalmente addetto alla gestione del credito e dei pagamenti, il rischio delle relative operazioni.

Avv. Vito Carabotta

 

 

 

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