L'Avv. Soave risponde:"Responsabilità Medica" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde:”Responsabilità Medica”

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La Cassazione, con sentenza n. 514/2020, ha affermato che la responsabilità di una azienda sanitaria per il danno cagionato ad un paziente per il ritardo nella diagnosi di una malattia va valutata in base alla percentuale in cui un intervento tempestivo avrebbe potuto ridurre il danno.

Secondo gli Ermellini, le condizioni di salute del paziente, prima del danno subito, possono costituire una concausa della lesione o della menomazione da essa derivata.

La concausa delle lesioni non rileva giuridicamente sul piano della causalità materiale.

Quanto alle menomazioni preesistenti, esse possono essere coesistenti o concorrenti con il maggior danno causato dall’illecito.

Sono coesistenti quelle menomazioni i cui effetti invalidanti “non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi”; sono invece concorrenti quando i loro effetti invalidanti “sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi“.

Quelle del primo tipo non rilevano ai fini della liquidazione; quelle del secondo tipo vanno valutate stimando in punti percentuali e convertendo in denaro l’invalidità complessiva del paziente e poi quella preesistente all’illecito.

Per ottenere la liquidazione si sottrae dal primo il secondo importo.

Qualora la rigida applicazione del calcolo conduca a risultati manifestamente iniqui, il giudice dovrà ricorrere all’equità correttiva.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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