L'Avv. Soave risponde: "responsabilità penale del pedone" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “responsabilità penale del pedone”

Con sentenza n. 47204/2019, la Cassazione ha stabilito che il sinistro non è imputabile al pedone che attraversa in prossimità delle strisce; la distanza dalle stesse va valutata in base al complessivo quadro dell’avvenimento.

Nel caso in esame ad una donna, che aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali, era stata addebitata la rovinosa caduta della vittima in bicicletta ed ella era stata accusata di omicidio colposo.

Secondo la Corte d’Appello, il pedone doveva essere assolto per insussistenza del fatto in quanto l’attraversamento pedonale era ampiamente segnalato; il ciclista, pertanto, avrebbe dovuto prestare particolare attenzione per la possibile presenza di pedoni.

L’assoluzione viene confermata anche dalla Suprema Corte che evidenzia l’obbligo del conducente di un veicolo di osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e di mantenere una velocità particolarmente moderata, per consentire al pedone l’esercizio del diritto di precedenza ad esso spettante quando attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle strisce o nelle vicinanze.

Il profilo di colpa del pedone, per aver attraversato la sede stradale a nove metri di distanza dalle strisce orizzontali, è dunque irrilevante rispetto alla dinamica dell’incidente: anche laddove l’attraversamento della sede stradale fosse avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali, il ciclista avrebbe ugualmente investito il pedone, in quanto la sua guida non era stata prudente.

In conclusione, è escluso ogni profilo di responsabilità penale in capo al pedone.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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