Responsabilità del pedone
Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 380/2019, ha affermato la responsabilità del pedone nella misura dell’80% qualora egli venga investito perchè distratto dall’uso del cellulare.
Nella fattispecie, un pedone investito citava in giudizio il conducente del veicolo investitore, il proprietario e il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada affinchè ne fosse dichiarata la responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni per i traumi riportati agli inferiori a seguito dell’occorso.
Si costituiva in giudizio la compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada contestando l’avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda di parte attrice, la quale proponeva appello.
Il Tribunale adito quale giudice di appello, richiamandosi all’art. 2054 c.c., evidenzia che la prova liberatoria richiesta non deve necessariamente essere fornita dimostrando di avere tenuto un comportamento conforme alle regole del Codice delle Strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato la causa esclusiva dell’evento, non evitabile da parte del conducente.
Nel caso in oggetto, infatti, la donna in “disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, si è immessa repentinamente sulla strada, parlando a telefono e senza neanche guardare se sopraggiungessero veicoli”.
Dal che è conseguita la pronuncia del Tribunale che ha attribuito l’80% di colpa al pedone e il residuo 20% al conducente dell’auto.
Avv. Gian Carlo Soave.
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Molti complimenti a “Il Broker” per le ottime pause caffè che ogni giorno ci offre e sentiti ringraziamenti all’Avv. Soave per le utilissime notizie/informazioni!
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