L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità medica”
La Cassazione, con sentenza n. 34983/2020, ha stabilito che risponde di omicidio preterintenzionale per la morte del paziente, a seguito di un intervento inutile, il medico che lo ha operato.
Ciascuna operazione, infatti, deve avere uno scopo terapeutico: il reato ex art. 584 c.p. viene commesso non solo quando il medico provochi coscientemente una mutilazione inutile o agisca per scopi estranei alla sua attività, non accettati dal paziente, ma anche quando la finalità diversa da quella terapeutica non sia accertata e l’intervento risulti estraneo a qualsiasi ipotizzabile scelta medica.
Non si ha omicidio preterintenzionale quando nella condotta del medico vi sia una finalità terapeutica o comunque la terapia praticata rientri nella categoria degli atti medici.
Se l’intervento ha avuto esito negativo e il trattamento non era consentito ed è stato compiuto violando le regole dell’arte medica, il medico può essere condannato per omicidio colposo.
Secondo gli Ermellini, infatti, “solo l’intervento chirurgico non orientato affatto da una finalità terapeutica, anche solo di natura palliativa, smette di essere un atto medico che trova la sua legittimazione nell’art. 32 della Costituzione e non si differenzia dalla condotta di chiunque leda volontariamente l’integrità fisica altrui“.
Avv. Gian Carlo Soave
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