L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità medica”
La Cassazione, con ordinanza n. 6515/2021, ha stabilito che non è responsabile per i danni cerebrali riportati dal feto il medico che ha prospettato alla gestante il parto cesareo presso una clinica privata come valida ed adeguata alternativa rispetto al ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica.
Se, infatti, entrambe le strutture risultano idonee all’effettuazione di un parto cesareo urgente, la scelta dell’una o dell’altra è equivalente.
Nel caso in esame, la donna aveva partorito in una clinica privata e durante il parto il nascituro aveva subito danni cerebrali che ne avevano causato l’invalidità.
La signora chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno, senza però riuscire a dimostrare che, qualora si fosse ricoverata presso una struttura pubblica ospedaliera, sarebbe stata operata più rapidamente e i danni non si sarebbero verificati.
Ne consegue che il medico, richiesto dalla donna a fronte di alcune complicanze dalla stessa riscontrate, non risponde della lesione del feto per aver prospettato la possibilità di recarsi anche presso una clinica privata.
Secondo gli Ermellini, quindi, se la causa del danno evento è incerta non spetterà al danneggiato alcun risarcimento per la lesione lamentata.
Avv. Gian Carlo Soave
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