L’Avv. Soave risponde: “Errore diagnostico”
Con sentenza n. 47448/2018 la Cassazione si è pronunciata in tema di errore diagnostico, stabilendo che esso ricorre non solo quando il medico, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non inquadra il caso clinico in una patologia nota alla scienza o lo inquadra in maniera errata, ma anche quando egli non sottopone il paziente ai controlli e agli accertamenti doverosi per formulare una corretta diagnosi.
Gli Ermellini hanno affermato che “allorché il sanitario si trovi di fronte a una sintomatologia idonea a condurre alla formulazione di una diagnosi differenziale, la condotta è colposa allorquando non si proceda alla stessa e ci si mantenga invece nell’erronea posizione diagnostica iniziale”.
Secondo la Suprema Corte – in relazione alla legge scientifica che il giudice deve utilizzare per verificare se l’occorso lamentato dal paziente sia eziologicamente connesso alla condotta del sanitario – un enunciato ha valore scientifico se risponde ai requisiti di generalità, controllabilità, grado di conferma e l’accettazione da parte della comunità scientifica internazionale.
Gli Ermellini hanno poi ribadito che nei giudizi di responsabilità medica il ricorso alle leggi di carattere statistico, piuttosto che universale, è legittimo in quanto “il modello della sussunzione sotto leggi sottende, il più delle volte, necessariamente il distacco da una spiegazione causale deduttiva, che implicherebbe una impossibile conoscenza di tutti i fatti e di tutte le leggi pertinenti”.
Diversamente “si finirebbe col frustrare gli scopi preventivo-repressivi del diritto e del processo penale in settori nevralgici per la tutela di beni primari”.
Ecco, quindi, che – per superare le carenze derivanti dall’utilizzo di parametri non certi – è stato elaborato il concetto giurisprudenziale di probabilità logica che “impone di tener conto di tutte le caratteristiche del caso concreto, integrando il criterio della frequenza statistica con tutti gli elementi astrattamente idonei a modificarla”.
Per addivenire ad un corretto giudizio di probabilità logica si deve, dunque, ricorrere al procedimento abduttivo, definito come “strumento principe dell’accertamento della condizionalità necessaria”.
Avv. Gian Carlo Soave.
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