L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità medica” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità medica”

La Cassazione, con  sentenza n. 9701/2022, ha stabilito che quando il medico non deve rispettare le linee guida per una mansione esecutiva ma deve fare una diagnosi, la punibilità non è esclusa se provoca lesioni al paziente.

Nel caso in oggetto un medico, nel procedere alla lettura di un RX, non aveva individuato una frattura presente e visibile. In primo e in secondo grado, egli veniva ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose ai danni di un paziente per avere commesso un errore diagnostico a seguito del quale la frattura si era scomposta tanto da rendere necessario un intervento chirurgico con impianto di un chiodo.

Il medico ricorre in Cassazione lamentando che la scarsa qualità delle radiografie ha reso difficile l’individuazione della frattura; che sono stati trascurati gli errori dei sanitari che hanno eseguito le radiografie e che non è stato nominato un consulente che avrebbe permesso un giudizio controfattuale. Inoltre, lamenta motivazione carente circa l’accertamento del nesso causale e una errata valutazione del grado della colpa.

Gli Ermellini rigettano il ricorso, ritenendo che il ricorrente non indichi le ragioni secondo le quali si dovrebbe essere in presenza di colpa lieve.

L’unico motivo ammissibile è quello con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione dell’art. 590 sexies comma 2 c.p.

Nel caso in oggetto, non vi è colpa lieve in quanto non è stato commesso un errore di esecuzione ma di diagnosi, con conseguente mancata individuazione di una frattura per disattenzione o imperizia grave.

Quanto alla mancata nomina del perito, la Suprema Corte afferma che la perizia non costituisce una prova decisiva ma è un mezzo di prova rimesso alla discrezionalità del giudice.

 Avv. Gian Carlo Soave.

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