L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Medica” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Medica”

Con ordinanza n. 28632/2022, la Cassazione ha affermato che il danno non patrimoniale subito dal paziente deceduto, a seguito di ritardo diagnostico della malattia, senza poter scegliere come autodeterminarsi sul suo fine vita, va liquidato in via equitativa.

Gli eredi (moglie e figlia) chiedevano il risarcimento del danno nei confronti dei medici responsabili. In appello la Corte riduceva il risarcimento in favore delle eredi, le quali impugnavano tale decisione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 384 c.p.c.: la doglianza riguarda la valutazione equitativa del danno.

Gli Ermellini rigettano il ricorso in quanto il giudice di merito si è attenuto alla giurisprudenza che sancisce l’inapplicabilità delle tabelle di Milano nella valutazione del danno derivante dalla violazione del diritto di determinarsi liberamente nel proprio percorso esistenziale, causato dal colposo ritardo diagnostico della malattia ad esito infausto, con conseguente ricorso alla determinazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c.

La liquidazione equitativa spetta al giudice quando è impossibile determinare l’ammontare del risarcimento o quando la sua determinazione sia particolarmente difficoltosa. Egli deve tener conto del pregiudizio subito e delle ripercussioni sul patrimonio e sul valore della persona, provvedendo al ristoro integrale del danno.

La Suprema Corte ha precisato che per il risarcimento del danno da omessa diagnosi si devono considerare le circostanze del caso concreto: elementi di cui la Corte di Appello ha tenuto conto nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale subito dalle ricorrenti per il decesso del de cuius.

Avv. Gian Carlo Soave.

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