L’Avv. Soave risponde: “risarcimento del danno” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “risarcimento del danno”

Con sentenza n. 31136/2022, la Cassazione si è pronunciata in tema di danno da perdita di chances e danno da morte, in un giudizio sulla responsabilità medica per condotta omissiva nella cura di un paziente in un reparto di medicina generale e non in una unità specialistica.

Nel caso in oggetto, un paziente era deceduto a seguito di un’ischemia e i suoi eredi agivano per ottenere il risarcimento dei danni: nel corso del giudizio emergeva la responsabilità dei soli medici del reparto di medicina dell’ospedale in cui l’uomo era stato trasferito, dopo i controlli effettuati nel P.S. di altro ospedale.

La Corte di Appello affermava che i medici avrebbero dovuto trasferire il paziente in un reparto specialistico visti i gravi problemi di salute rilevati, non essendo possibile in un reparto di medicina generale sottoporre il paziente agli accertamenti necessari, e riteneva il comportamento dei sanitari “dotato di rilevanza causale sulla morte del paziente, ritenendo con ragionamento probabilistico che, se sottoposto agli interventi adeguati alla situazione, in una struttura specializzata in grado di assisterlo, avrebbe potuto avere delle possibilità di superare la crisi.

Ciononostante, la Corte ha ritenuto che al paziente fosse stata negata la possibilità di migliorare le sue condizioni, per cui ha affermato che dovesse essere risarcito il danno da perdita da chances.

Secondo gli Ermellini, la Corte di Appello nel giudizio di rinvio dovrà, dunque, attenersi al seguente principio:

“-in materia di risarcimento del danno alla persona, il giudice deve preliminarmente qualificare la domanda, se volta ad ottenere il risarcimento integrale del danno per il verificarsi dell’evento infausto, o se volta ad ottenere il danno da perdita di chance;
– dovrà quindi, in entrambi i casi, provvedere alla verifica dell’esistenza del nesso causale, il cui onere probatorio grava sull’attore, tra condotta e danno, tramite ragionamento probabilistico;

– se il danno lamentato consiste nella perdita di un bene della vita, dovrà accertare mediante ragionamento controfattuale se, ove fosse stato tenuto un comportamento diverso, è più probabile che il danno non si sarebbe verificato;

-se invece il danno lamentato consiste nella perdita di “chance” dovrà accertare se il comportamento ha portato alla perdita della possibilità apprezzabile di conseguire un risultato soltanto sperato, e non già al mancato risultato stesso.”

 

Avv. Gian Carlo Soave.

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