Il trasporto di passeggeri su un veicolo immatricolato come autocarro - Il Broker.it

Il trasporto di passeggeri su un veicolo immatricolato come autocarro

Gli autocarri sono veicoli destinati al trasporto di cose e possono ospitare a bordo solo il personale addetto all’uso delle merci trasportate o al trasporto delle stesse. Qualsiasi trasporto di persone diverse da quelle sopra indicate si configura come una violazione dell’art. 82 del Codice della Strada. Tale violazione si configura inoltre come un trasporto illegittimo che assume rilievo assicurativo qualora in caso di incidente stradale i passeggeri subiscano delle lesioni personali. Dopo il recepimento all’interno dell’art. 129 del C.d.A. della direttiva europea 2009/103/CE è stato chiarito in maniera definitiva che ai trasportati all’interno di un autocarro spetta il risarcimento da parte dell’impresa di assicurazione, anche se la loro presenza all’interno del veicolo si configura come una violazione del codice della strada . Tuttavia, come si accennava, in tali casi il proprietario del veicolo sarà esposto all’azione di rivalsa esercitata dall’impresa di assicurazione, secondo quanto previsto dall’art. 144 del codice delle assicurazioni. Questo in quanto il trasporto si configura in questo caso come effettuato in violazione delle disposizioni vigenti, rappresentando un caso di esclusione della validità della copertura assicurativa RC Auto (come avviene anche per la guida con revisione scaduta, mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, fermo amministrativo del veicolo ecc.)

È infatti risaputo che le condizioni contrattuali delle compagnie assicurative escludono generalmente la copertura assicurativa nei seguenti casi:

1) conducente non abilitato alla guida;

2) guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;

3) partecipazioni a gare;

4) trasporto di persone in violazione alle disposizioni della carta di circolazione;

5) circolazione con targa prova;

6) mancato uso delle cinture di sicurezza per i terzi trasportati;

È evidente pertanto che limitare il rischio di rivalsa da parte della compagnia di assicurazione sia fortemente consigliato al proprietario del veicolo o al suo utilizzatore effettivo nella qualità di contraente, scegliendo ad esempio una copertura assicurativa che lo ponga al riparo da questo rischio (con specifica clausola di inclusione) o inserendo la garanzia protezione rivalse.

Articolo estratto dal libro “Rc Auto senza problemi” di Piero Stancampiano

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