L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità del ciclista” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità del ciclista”

Con sentenza n. 9410/2022, la Cassazione ha stabilito che la scarsa attenzione del ciclista, considerata la visibilità del dissesto presente sulla strada, esclude la responsabilità per custodia del Comune proprietario.

Nel caso in oggetto, il Tribunale, in funzione di Giudice d’Appello, confermava la decisione di primo grado con la quale veniva rigettata la richiesta di risarcimento danni avanzata dal ciclista nei confronti del Comune a seguito della caduta dalla bicicletta, su una pubblica via con la pavimentazione sconnessa.

Sia in primo che in secondo grado, l’occorso veniva ricondotto al caso fortuito dovuto alla scarsa attenzione del ciclista, che non aveva evitato l’infortunio.

Il ciclista ricorre in Cassazione censurando la ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale che ha attribuito al danneggiato un comportamento di scarsa attenzione e di ruolo determinante nel verificarsi del sinistro, affermando che avrebbe dovuto ricondurne la responsabilità all’amministrazione comunale convenuta e rimasta inerte dinanzi all’insidia stradale. Inoltre, lamenta l’omessa prova da parte del Comune che si sia trattato di un fatto con i caratteri dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità.

La Suprema Corte rigetta il ricorso ritenendo che il ricorrente solleciti una rilettura nel merito degli elementi di prova acquisiti durante il procedimento, in contrasto con il carattere di legittimità del giudizio di Cassazione e con i limiti ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Essa, comunque, ritiene che “se il ciclista avesse proceduto con la necessaria avvedutezza, e non con scarsa attenzione, avrebbe certamente evitato di incorrere nella caduta”.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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