L’Avv. Russo – Diritto di Famiglia: “Separazione e addebito” - Il Broker.it

L’Avv. Russo – Diritto di Famiglia: “Separazione e addebito”

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12794/2021, ha confermato l’addebito della separazione al marito per il tradimento di quest’ultimo provato in giudizio dalla moglie con i messaggi di whatsapp scambiati tra il coniuge e l’amante.

Nel caso in esame, il Tribunale dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito, grazie alla prova fornita dalle chat whatsapp tra quest’ultimo e l’amante depositate dalla moglie e alle dichiarazioni testimoniali.

L’addebito veniva confermato anche in secondo grado.

L’ex marito ricorreva in Cassazione affermando di non avere scritto i messaggi ed evidenziando che gli indizi emersi durante il procedimento non erano idonei a provare la relazione extraconiugale.

La Cassazione rigetta il ricorso, affermando che per disconoscere le riproduzioni informatiche il disconoscimento deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito per attestare che la riproduzione informatica non sia congrua rispetto ai fatti.

Le dichiarazioni fornite dall’ex marito negli atti difensivi sono, invece, generiche.

Gli Ermellini rilevano, altresì, che l’accertamento del giudice di primo grado si fondi non già su indizi ma su prove fornite dalla moglie, anche testimoniali.

Il tradimento, inoltre, risulta anche dalla confessione del marito durante il percorso di mediazione, conclusasi con esito negativo.

La Cassazione conferma, così, l’orientamento prevalente secondo cui il tradimento può essere anche solo virtuale.

Il sospetto di infedeltà, a fronte del comportamento del coniuge, segreto e caratterizzato da un rapporto non amicale, può portare alla dichiarazione di addebito in caso di separazione.

Si rammenta che, ai fini dell’addebito della separazione, deve esservi la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 143 c.c., dalla quale derivi la fine dell’unione coniugale e l’intollerabilità della convivenza.

La pronuncia di addebito comporta la perdita del diritto all’assegno di mantenimento e dei diritti successori in capo al coniuge a cui è stata addebitata la separazione.

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