L’Avv. Soave risponde: “Caso Fortuito” - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Caso Fortuito”

La Cassazione, con sentenza n. 18748/2022, ha stabilito che l’abbagliamento del sole non costituisce un caso fortuito.

Nella fattispecie un conducente aveva investito un pedone causandone la morte, dandosi poi alla fuga. Identificato grazie a delle testimonianze, veniva ritenuto responsabile dell’omicidio del pedone e di omissione di soccorso e condannato alla pena della reclusione di due anni con sospensione condizionale e alla sospensione della patente per quattro anni.

L’imputato ricorre in Cassazione evidenziando il concorso di colpa del pedone; contestando l’omissione di soccorso poiché il pedone essendo morto sul colpo non aveva bisogno di assistenza ed, infine, lamentando l’eccessiva severità della pena inflitta.

Secondo gli Ermellini il ricorso non può trovare accoglimento: è lo stesso ricorrente, infatti, a dichiarare di non essere riuscito ad evitare il pedone “attesa anche la presenza del sole all’altezza del viso.” La condotta del pedone, anche se imprudente, non è stata così improvvisa da non poter essere evitata.

In caso di omicidio colposo il conducente va esente da responsabilità quando, per motivi estranei al suo obbligo di diligenza, si sia trovato nella impossibilità di avvistare il pedone e di notarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile. Né può trascurarsi l’abbagliamento del sole addotto dal conducente che però, per consolidata giurisprudenza “non integra un caso fortuito e perciò non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione, infatti, il conducente è tenuto a ridurre la velocità e ad interrompere la marcia e ad attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità.”

Infondati anche gli altri motivi di doglianza: l’omicidio colposo aggravato dalla fuga può concorrere con l’omessa prestazione di assistenza stradale; neppure merita accoglimento la doglianza sull’entità della pena in quanto la motivazione della sentenza non è contraddittoria né illogica.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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