L’avv. Soave risponde: “Violazione Codice della Strada” - Il Broker.it

L’avv. Soave risponde: “Violazione Codice della Strada”

Il Giudice di Pace di Torino, con sentenza n. 1075/2021, ha stabilito che se il verbale di contestazione non indica lo strumento utilizzato per il controllo elettronico della velocità, non è possibile verificare l’avvenuta omologazione e taratura del dispositivo.

Nel caso in esame un soggetto, sanzionato per eccesso di velocità ex art. 142 C.D.S., impugnava il verbale rilevando l’omessa indicazione nello stesso dello strumento utilizzato per il rilevamento della velocità con conseguente mancata prova dell’avvenuta omologazione dello strumento medesimo.

Il Giudice di Pace accoglie il ricorso del conducente richiamando l’orientamento della Cassazione secondo la quale è valido il principio per cui tutte le apparecchiature di misurazione della velocita devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento.

Secondo gli Ermellini, infatti, i dispositivi di misurazione a causa dell’invecchiamento e dell’usura dei loro componenti, subiscono variazioni per cui spetta alla P.A. sottoporre a verifiche gli autovelox, altrimenti non possono utilizzarli o, qualora decidano di farlo, le sanzioni per eccesso di velocità devono essere dichiarate nulle per mancata o irregolare taratura del dispositivo.

Il Giudice di Pace ha, quindi, ritenuto che la mancata indicazione, nel verbale, dello strumento utilizzato per rilevare l’eccesso di velocità, non permette di identificarlo anche rispetto alla documentazione prodotta dal Comune con conseguente impossibilità di verificare l’avvenuta omologa e taratura del dispositivo stesso.

Ricorso accolto, quindi, e annullato il provvedimento impugnato.

 

Avv. Gian Carlo Soave.

0 Comments

Leave A Comment