L’Avv. Soave Risponde: “Avvocato e Mandato” - Il Broker.it

L’Avv. Soave Risponde: “Avvocato e Mandato”

Con ordinanza n. 12433/2022, la Cassazione ha riconosciuto il valore della prova testimoniale per dimostrare il conferimento del mandato a un avvocato e il suo diritto a ricevere il compenso per l’attività svolta.

Nel caso in oggetto, un soggetto si opponeva al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento dei compensi maturati in favore di un avvocato per le prestazioni professionali svolte, sostenendo di non avere mai conferito mandato al legale, la cui attività era stata esercitata in favore delle società dei parenti, di cui detto soggetto era socio e fideiussore.

L’opposizione trovava accoglimento e il decreto ingiuntivo veniva revocato.

L’avvocato ricorre in Cassazione, denunciando l’omessa considerazione delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio circa l’effettivo svolgimento dell’incarico da parte del ricorrente. Egli rileva, inoltre, che controparte non si era mai opposta al conferimento dell’incarico nei suoi confronti né all’espletamento dello stesso.

Gli Ermellini ritengono il ricorso fondato nella parte in cui il ricorrente lamenta la violazione dell’art 115 c.p.c sulla disponibilità delle prove: dalle testimonianze e dai documenti è, infatti, emerso che il soggetto che si è opposto al decreto ingiuntivo è colui che ha conferito il mandato all’avvocato.

Non ha fondamento la tesi secondo la quale devono coincidere il soggetto che conferisce l’incarico e quello nel cui interesse deve essere resa la prestazione.

L’avvocato può, infatti, ricevere il mandato da un soggetto per tutelare gli interessi di un altro soggetto terzo, ex art. 1411 c.c.

Nella fattispecie a conferire il mandato al legale era stato proprio colui che poi ha negato di dovergli riconoscere il compenso per l’attività svolta: circostanza mai contestata né in relazione al conferimento dell’incarico, né allo svolgimento dello stesso.

 

Avv. Gian Carlo Soave.

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