L'Avv. Soave risponde: "Risarcimento del danno" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Risarcimento del danno”

Con ordinanza n. 21395/2021, la Cassazione ha negato il risarcimento del danno al pedone distratto che ha messo un piede nella fessura di un marciapiede, senza però provare il nesso tra cosa e danno.

Nel caso in esame, un soggetto chiedeva al Comune il risarcimento dei danni riportati a seguito di una caduta sulla strada, per avere messo il piede in una fessura non visibile sotto il marciapiede. In primo e secondo grado la domanda non trovava accoglimento.

Il soggetto ricorre, quindi, in Cassazione denunciando erronea applicazione dell’art. 2051 c.c. per avere la sentenza impugnata affermato che l’attore non aveva fornito alcuna prova fotografica al fine di dimostrare di essere incorso in un’insidia stradale.

Egli, inoltre, lamenta l’erronea individuazione del regime di responsabilità della pubblica amministrazione, rileva “la laconicità della motivazione della Corte in relazione alle prove del sinistro” ed infine, denuncia l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non sono state compensate le spese di lite.

Gli Ermellini rigettano il ricorso: come evidenziato in secondo grado, la pretesa risarcitoria era fondata sulla sola testimonianza resa da una teste di parte attrice, tra l’altro non presente all’evento, ma giunta sul posto solo in un secondo momento. In ogni caso “non sussiste responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. per le cose in custodia, qualora il danneggiato si astenga dal fornire qualsiasi prova circa la dinamica dell’incidente e il nesso eziologico tra il danno e la cosa” poiché è suo onere dimostrare “l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.”

Ne consegue che il preteso danneggiato deve dimostrare almeno la sussistenza del nesso causale tra “res” e danno. E, comunque, la responsabilità del custode si ferma di fronte al dovere di ragionevole cautela di chi della cosa fa uso.

Quanto al difetto di -sufficienza- della motivazione, detta censura è inammissibile perché volta a rivalutare nel merito i fatti storici sui quali è già intervenuta la decisione del giudice di merito.

 

Avv. Gian Carlo Soave.

0 Comments

Leave A Comment