L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità Conducente" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Conducente”

Con sentenza n.5760/2022, la Cassazione ha stabilito che, in caso di tamponamento di un ciclista, la responsabilità è del conducente del veicolo, salvo che questi provi il rispetto della distanza di sicurezza e che l’urto sia avvenuto per cause a lui non imputabili.

Nel caso in esame, una minore era stata investita mentre era alla guida della propria bicicletta ed era deceduta dopo qualche tempo. Gli eredi, in proprio e iure hereditatis, convenivano in giudizio proprietario e conducente del veicolo per ottenere il risarcimento di tutti i danni.

Il Tribunale, accertato il concorso di colpa dei due conducenti coinvolti nel sinistro, condannava in solido proprietario e conducente del veicolo al risarcimento del 50% del danno biologico e morale subito dalla minore e del danno morale proprio subito dagli eredi. Questi ultimi impugnavano la sentenza di primo grado, ma il giudice di secondo grado rigettava l’appello in relazione alla dinamica del sinistro ricostruito in termini di scontro tra veicoli e non di tamponamento, confermando l’applicabilità dell’art. 2054 comma 2 c.c., non essendo stato possibile accertare le cause né il grado delle colpe incidenti nella produzione dell’evento dannoso.

Gli eredi ricorrono in Cassazione contestando la ricostruzione del sinistro come effettuata nel merito.

Secondo gli Ermellini, che accolgono il ricorso e cassano con rinvio per nuovo esame, in caso di investimento di una bicicletta da tergo da parte di un veicolo, l’evento non va ricondotto all’art. 2054 comma 2 c.c. ma all’art.149 C.D.S. come tamponamento tra veicoli: ne consegue la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo investitore, il quale deve provare di non aver potuto rispettare la distanza di sicurezza, e quindi evitare l’investimento, per ragioni estranee alla sua volontà e alla sua sfera di controllo

            Avv. Gian Carlo Soave.

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