L'Avv. Soave risponde:"Responsbilità Medica" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde:”Responsbilità Medica”

Con sentenza n. 23406/2022, la Cassazione ha stabilito che commette il reato di rifiuto di atti di ufficio, ex art. 328 c.p., il medico che si rifiuta di visitare un paziente oncologico grave con versamento pleurico in corso.

Nel caso in oggetto, un medico veniva ritenuto, in primo e secondo grado, responsabile del reato di cui all’art. 328 c.p. per essersi rifiutato indebitamente di visitare un paziente neoplastico, nonostante i solleciti del figlio dello stesso.

Gli veniva, altresì, contestato il ritardo nell’accesso al reparto rispetto all’inizio del turno pomeridiano.

L’imputato ricorre in Cassazione contestando il rilievo penale del ritardo nell’iniziare il turno in  reparto e facendo presente che il vero responsabile sarebbe stato il medico del turno precedente, che non può lasciare il reparto fino a quando quello del turno successivo non sia arrivato. Evidenzia inoltre di essere stato impedito di vistare il paziente in quanto aggredito dal figlio di quest’ultimo.

Secondo gli Ermellini il ricorso deve essere rigettato: risulta, infatti, provato il rifiuto dell’imputato al compimento degli atti d’ufficio cui era tenuto non a causa del ritardo, ma del rifiuto opposto ad eseguire la visita. Il ritardo è stato valutato come rivelatore del più generale comportamento del medico.

Inoltre, l’aggressione del figlio del paziente non gli ha impedito di fare la visita in quanto successiva e conseguente al rifiuto opposto dal medico.

In ogni caso, quando si è in presenza di una situazione critica, come nella fattispecie, si è al di fuori della discrezionalità del medico.

 

            Avv. Gian Carlo Soave.

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