Avvocato di Famiglia Avv. Patricia Russo: "Divorzio e assegno all’ex coniuge" - Il Broker.it

Avvocato di Famiglia Avv. Patricia Russo: “Divorzio e assegno all’ex coniuge”

Patricia Russo

Divorzio e assegno all’ex coniuge

Con ordinanza n. 28646/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che quando il giudice accerta che l’assegno divorzile non è dovuto, il coniuge che lo ha ricevuto deve restituire quanto percepito non già dalla data del provvedimento che ha deciso per la non spettanza dell’assegno, ma dal primo giorno in cui gli è stato corrisposto, oltre interessi maturati sulle somme dalla data di ciascun pagamento.

Nel caso in esame, il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio riconoscendo in favore della moglie un assegno divorzile per garantirle lo stesso tenore di vita goduto durante il rapporto coniugale.

Il marito impugnava la pronuncia e il Giudice di secondo grado accoglieva l’appello.

Secondo gli Ermellini spetta al Giudice verificare la spettanza dell’assegno e stabilirne l’ammontare in base a criteri precisi, tra i quali il principio di solidarietà sancito dalla Costituzione.

La Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza e la Corte d’Appello – ritenendo i mezzi a disposizione della moglie adeguati per una vita dignitosa e per supportare le figlie maggiorenni (comunque titolari di un assegno mensile di mantenimento) – revoca l’assegno divorzile in suo favore, condannandola alla restituzione delle somme ricevute dopo la data del deposito della sentenza della Cassazione.

Contro tale pronuncia l’ex marito ricorre in Cassazione rilevando che la Corte, pur ritenendo non dovuto l’assegno divorzile in favore della ex moglie, non ha ritenuto dovuta la restituzione della maggior parte della somma percepite dalla donna sulla base di una sua presunta buona fede.

Inoltre, il ricorrente lamenta che non sia stata stabilita la restituzione di tutte le somme percepite dalla ex moglie e che siano state compensate le spese in tutti gradi di giudizio.

Gli Ermellini accolgono il ricorso e affermano che, ferma restando “la ripetibilità di quanto corrisposto a titolo di assegno divorzile”, appare corretta l’osservazione del ricorrente secondo cui la buona fede non opera in relazione alla somma capitale da restituire.

Se si accerta, infatti, che l’assegno divorzile non è dovuto, esso non è dovuto dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

L’ex moglie deve, quindi, essere condannata a restituire al marito quanto percepito dal momento in cui ha iniziato a ricevere l’assegno divorzile fino alla data dell’ordinanza della Cassazione, oltre interessi legali dalle date dei rispettivi pagamenti fino all’effettivo soddisfo.

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