L'Avv. Soave risponde:"Avvocato e Clientela" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde:”Avvocato e Clientela”

Con sentenza n. 7501/2022, la Cassazione ha stabilito che l’avvocato che pubblica online il facsimile della procura per la sua nomina, per invitare chi lo desideri a radicare causa contro una determinata azienda, pone in essere la condotta punita ai sensi dell’art. 37 comma 4 Codice di Deontologia Forense.

Detta norma vieta l’accaparramento della clientela e prevede la sanzione disciplinare della censura.

Nel caso in esame, durante un procedimento penale per disastro ambientale a carico di una società, il legale della persona offesa aveva pubblicato sul sito di un Comitato appositamente istituito un facsimile di procura alle liti, con cui invitava chi lo desiderasse a fare causa alla suddetta società.

Su richiesta di quest’ultima, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati avviava un procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato: questi veniva ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 37 comma 4 C.D.F. e gli veniva comminata la sanzione disciplinare dell’avvertimento.

Secondo il COA la modalità di acquisizione della clientela non era stata conforme alle prescrizioni deontologiche.

Gli Ermellini hanno confermato la violazione della norma e la sanzione dell’avvertimento in quanto la condotta del legale integra la fattispecie di accaparramento della clientela, punita ai sensi del comma 4 dell’art. 37 CDF secondo cui : “è vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le prestazioni professionali di avvocato al domicilio degli utenti, nonché nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico“.

 

            Avv. Gian Carlo Soave.

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