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L’Avv. di Famiglia – Patricia Russo: “Mantenimento del Figlio”

Contributo al mantenimento del figlio

Con ordinanza n. 37244/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che la madre è legittimata ad agire esecutivamente nei confronti dell’ex marito per ottenere il contributo al mantenimento per il figlio – come statuito in sede di divorzio – anche se questi vive con il padre.  Quest’ultimo può opporsi solo in sede di modifica delle condizioni di separazione o divorzio se fa valere il fatto sopravvenuto della convivenza con il figlio.

Nel caso in esame, una madre procedeva nei confronti dell’ex coniuge con un pignoramento presso terzi per ottenere il mantenimento in favore del figlio come previsto con la sentenza di divorzio.

In primo grado veniva accolta l’opposizione dell’ex marito, con conseguente condanna della moglie alla restituzione degli importi già pignorati. In secondo grado la sentenza di primo grado veniva completamente modificata.

L’ex marito ricorre in Cassazione lamentando l’assenza di legittimazione ad agire della ex moglie al fine di ottenere il mantenimento del figlio per non essere questi convivente con la madre, circostanza quest’ultima verificatasi dopo la sentenza di divorzio.

Gli Ermellini ritengono il ricorso manifestamente infondato e inammissibile in quanto il provvedimento sulla base del quale la donna ha agito esecutivamente stabilisce che il contributo al mantenimento le spetti anche in caso di collocazione del figlio presso il padre.

La madre è, dunque, legittimata a pretendere il pagamento dell’assegno: il fatto che il figlio sia andato a vivere con il padre rileva solo in sede di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio ma non in sede di opposizione all’esecuzione.

Per quanto concerne, quindi, la legittimazione all’azione esecutiva in forza di provvedimenti giudiziali in punto contributo al mantenimento dei figli, in sede di opposizione all’esecuzione si possono far valere solo questioni riguardanti validità ed efficacia del titolo, mentre i fatti sopravvenuti possono essere fatti valere con la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

 

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