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L’Avv. di Famiglia – Patricia Russo: “Validità del testamento olografo”

Patricia Russo

Il testamento olografo (art. 602 c.c.) è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore e si configura come la forma più semplice per esprimere le proprie volontà, senza la necessità di un particolare rigore formale.

La funzione della data, che “deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno” e che può essere apposta in ogni parte della scheda testamentaria, è quella di indicare il momento in cui il testamento è stato redatto, indispensabile per stabilire quale sia il documento efficace in caso di più testamenti o per valutare, se al momento della redazione delle ultime volontà, il testatore fosse capace di intendere e di volere.

Il testamento deve essere sottoscritto di pugno dal testatore: non è necessario indicare nome e cognome, ma deve potersi individuare con certezza la persona del testatore stesso. Pertanto, la sottoscrizione può essere sostituita da un soprannome o da uno pseudonimo se riconducibile con certezza al suo autore.

Ci si chiede se il testamento olografo sia valido nel caso in cui sia scritto in stampatello.

Con ordinanza n. 42124/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che la redazione del testamento in stampatello non ne inficia la validità, non essendo neppure necessario che il testatore abbia l’abitudine a scrivere in stampatello, ma solo che lo scritto sia riconducibile al suo autore.

Nel caso in esame, gli attori agivano in giudizio per far dichiarare nullo il testamento olografo del de cuius perché privo di firma e di data; in via subordinata chiedevano che il testamento fosse annullato per incapacità del testatore.

In primo grado l’istanza di nullità del testamento trovava accoglimento per essere stato il testamento redatto in stampatello, non essendovi prove che il testatore scrivesse abitualmente in quel modo. In secondo grado il testamento veniva, invece, ritenuto valido, in quanto la perizia lo aveva ritenuto autentico anche se scritto in stampatello e aveva ritenuto il testatore capace.

I soggetti soccombenti in appello ricorrono in Cassazione lamentando che il requisito dell’autografia, richiesto dalla legge per il testamento olografo, non sarebbe compatibile con l’uso dello stampatello e lamentando che la Corte abbia ammesso, ai fini della comparazione, alcune scritture in corsivo e altre in stampatello, peraltro non autentiche. Inoltre, contestano le conclusioni della Corte sulla ritenuta capacità del testatore, senza analizzare le prove fornite e senza considerare le istanze probatorie avanzate. Gli Ermellini accolgono solo quest’ultimo motivo, cassando la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviando la causa alla Corte d’Appello.

In relazione alle doglianze relative all’uso dello stampatello utilizzato dal testatore nel redigere il testamento olografo, la Suprema Corte afferma che dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere la validità del testamento olografo scritto in stampatello, anche se tale carattere non è abitualmente utilizzato dal testatore.

Nella fattispecie dalle perizie era emerso che “lo stampatello presentava caratteristiche “individualizzanti” tali da consentire di riconoscere l’autenticità della scheda: riconosciuto che l’uso dello stampatello non pone un problema di validità, ma di prova della provenienza, non vi è alcun vizio logico o giuridico da far valere in sede di legittimità.

Fondato invece il motivo relativo all’incapacità di testare: “Ai sensi dell’art. 591, comma 1, c.c., la capacità di testare è la regola e si presume, mentre l’incapacità è l’eccezione: da ciò consegue che la prova dell’incapacità del testatore nel momento in cui fece testamento deve essere fornita con ogni mezzo in modo rigoroso e specifico dalla parte che l’abbia dedotta.”

Nel caso di specie, invece, la Corte si è limitata a ritenere il testatore capace desumendolo da un certificato medico e dal testamento, senza considerare l’incertezza del CTU, il quale aveva dichiarato che il testatore, quando ha redatto l’olografo, era affetto da un “disturbo neuro cognitivo maggiore con una gravità che poteva oscillare da lieve (capacità di produrre testamento) a moderata-grave (incapacità di produrre testamento).

La decisione, quindi, non si fonda sull’accertamento della capacità del testatore, a causa del “mancato assolvimento dell’onere da parte degli attori, non nel positivo convincimento del giudice di merito in ordine alla non incapacità del testatore al momento di formazione del testamento.

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