L'Avv. Soave risponde: "Assicurazione scaduta" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Assicurazione scaduta”

Con sentenza n. 32191/2021, la Cassazione ha stabilito che il premio pagato con efficacia retroattiva non sana la mancata copertura assicurativa del veicolo, anche solo parcheggiato, al momento in cui è stata elevata la multa.

Nel caso in esame, contestata dalla Polizia locale ad una signora la mancata copertura assicurativa dell’auto, le veniva irrogata una sanzione pecuniaria, alla quale la donna si opponeva, chiedendo l’annullamento del verbale.

In primo grado veniva rigettata l’opposizione; all’esito dell’appello nanti il Tribunale veniva rilevato che al momento del controllo l’auto risultava priva di copertura assicurativa.

La donna ricorre in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 193 C.D.S. (obbligo assicurativo), dell’art. 2702 c.c. (efficacia della scrittura privata) e dell’art. 1901 c.c. (mancato pagamento del premio).

La Cassazione rigetta il ricorso della ricorrente perché risulta accertato che l’assicurazione stipulata dalla stessa era scaduta da molto tempo e, dunque, quando era stata elevata la contestazione, il periodo di quindici giorni di tolleranza era già ampiamente trascorso.

Secondo gli Ermellini “in tema di infrazioni al Codice della Strada, l’illecito previsto dal comma 2 dell’art. 193 (circolazione senza la copertura dell’assicurazione) ricorre anche nel caso in cui sia sospesa la copertura assicurativa del veicolo, in quanto la sospensione non riguarda i soli rapporti di natura contrattuale tra assicurato e assicuratore, ma la posizione degli eventuali terzi danneggiati.”

            Avv. Gian Carlo Soave.

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