L'Avv. Soave risponde: "Responsabilità Ente Gestore Autostrade" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Responsabilità Ente Gestore Autostrade”

Con sentenza n. 557/2021, il Giudice di Pace di Siena ha stabilito che, se non effettua la dovuta manutenzione, la società che gestisce l’autostrada è responsabile per i danni riportati dal veicolo a seguito dell’urto con un bancale presente sulla carreggiata, salvo che provi il caso fortuito.

Nel caso in oggetto, il conducente di un veicolo chiedeva alla società autostradale, ritenendola responsabile quale custode ex art. 2051 c.c., il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa di un incidente verificatosi in autostrada in prossimità di un’area di servizio (scontro con un bancale sulla corsia di percorrenza).

La società rilevava la mancata prova dei fatti e del nesso di causa e invocava la concorrente responsabilità dell’attore.

Secondo il Giudice di Pace “il gestore della strada risponde dei danni cagionati dai beni in sua custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., salvo che il fatto si sia verificato per caso fortuito.

Il danneggiato deve provare il nesso tra la cosa in custodia e il danno e il rapporto di custodia; la società autostrade deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo, imprevedibile ed eccezionale idoneo a interrompere il nesso di causa.

Quest’ultima non ha dimostrato di avere eseguito con regolarità i controlli dovuti per garantire la sicurezza degli utenti.

Secondo il Giudice di Pace, quindi, la società autostrade è responsabile quando non garantisce la sicurezza della circolazione, compiendo “le necessarie attività di manutenzione, gestione e controllo tecnico di efficienza.” e non è ravvisabile alcun concorso di colpa del conducente della vettura, in quanto l’avere riportato solo danni al veicolo fa desumere che quest’ultimo tenesse una velocità adeguata allo stato dei luoghi.

La società che gestisce l’autostrada viene, pertanto, condannata al risarcimento dei danni patrimoniali richiesti dall’attore.

            Avv. Gian Carlo Soave.

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