L'Avv. Soave risponde:"responsabilità del pedone" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde:”responsabilità del pedone”

Con sentenza n. 1098/2021, il Tribunale di Bergamo ha stabilito che l’investitore, che non tiene una velocità adeguata, è corresponsabile con il pedone investito, anche se quest’ultimo ha tenuto una condotta imprudente.

Nel caso in esame, una giovane era deceduta a seguito dell’investimento da parte di un motociclo. I genitori della ragazza avevano chiesto il risarcimento dei danni.

Il sinistro si era verificato in quanto la de cuius aveva attraversato senza utilizzare le strisce pedonali, situate a non più di cento metri dal punto d’impatto.

Il Tribunale, pur affermando la responsabilità del 90% della giovane, non nega il diritto al risarcimento, perché la conducente del mezzo ha avuto comunque una responsabilità del sinistro pari al 10%. Quest’ultima, infatti, se avesse tenuto una velocità adeguata alle circostanze, avrebbe potuto evitare l’urto con la vittima.

E’ vero, infatti, che la giovane ha attraversato la strada senza utilizzare le strisce pedonali, distanti circa cento metri dal punto di impatto, ma è altresì vero che la velocità  del motociclo non era adeguato allo stato dei luoghi, alla visibilità e alle circostanze del caso specifico, tanto da non riuscire a frenare immediatamente per evitare lo scontro.

Il conducente si difende affermando che l’abbagliamento da raggi solari avrebbe compromesso la sua visibilità.

In tema di circolazione stradale, detto abbagliamento non costituisce caso fortuito e, dunque, non esclude la responsabilità del conducente. Nella fattispecie, inoltre, l’abbagliamento non è stato improvviso e talmente vicino al pedone da impedirle di arrestare per tempo il mezzo.

Secondo il Tribunale, quindi, “anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.”

            Avv. Gian Carlo Soave.

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