Con sentenza n. 37617/2021, la Cassazione ha stabilito che l’osservanza delle linee guida ospedaliere non esclude la responsabilità medica se esse non risultano adeguate al caso concreto.
Nel caso in esame un ginecologo era stato assolto, in secondo grado, dall’accusa di aver provocato la morte di un nascituro con il proprio comportamento omissivo.
Secondo gli Ermellini ha errato la Corte di Appello per avere escluso la responsabilità del medico, l’attività diagnostica del quale risultava rispondente alle linee guida dell’ospedale.
Le linee guida ospedaliere possono, infatti, fornire ai medici indicazioni di massima, ma questi devono comunque valutare l’idoneità delle condotte in esse indicate in relazione al caso concreto che li occupa ed offrire al paziente le prestazioni mediche più appropriate.
La pronuncia in oggetto è conforme all’orientamento giurisprudenziale che non esclude la responsabilità colposa del medico per il solo fatto di aver rispettato le linee guida.
La Suprema Corte richiama, inoltre, la Legge Gelli-Bianco – anche se all’epoca dei fatti non ancora entrata in vigore – secondo la quale “gli esercenti le professioni sanitarie – nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale – sono obbligati ad attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida “salve le specificità del caso concreto“.
Secondo gli Ermellini, quindi, non basta rispettare le linee guida per escludere la responsabilità medica se esse non sono idonee ad essere applicate al caso specifico di cui il medico si occupa.
Avv. Gian Carlo Soave.
0 Comments
Leave A Comment