L'Avv. Soave risponde: "Violazione codice della strada" - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde: “Violazione codice della strada”

Con sentenza n. 632/2021, il Giudice di Pace di Frosinone ha affermato che la P.A., nel verbale notificato al trasgressore, contenente gli estremi precisi e dettagliati della violazione, deve motivare espressamente le ragioni che non hanno reso possibile la contestazione immediata della violazione.

Nel caso in esame, un conducente, sanzionato per un sorpasso vietato (artt. 148 comma 1 e 141 commi 7,11 e 14 C.D.S.), aveva impugnato il relativo verbale, rilevando la mancanza di prova delle infrazioni commesse, la mancata contestazione immediata dell’infrazione e l’incompletezza della motivazione del verbale. L’Amministrazione rimaneva contumace.

Il Giudice richiama l’art. 201 C.D.S. secondo cui, se la violazione non può essere immediatamente contestata, il verbale contenente gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile l’immediata contestazione deve essere notificato entro novanta giorni dall’accertamento al trasgressore; ciò al fine di tutelare il diritto di difesa di quest’ultimo.

Il ricorso del conducente viene accolto, ai sensi dell’art 7 Legge n. 150/2011, sotto il profilo dell’insufficienza di prova.

La pronuncia in oggetto conferma il prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di contestazione della violazione: la contestazione immediata è essenziale “per la correttezza del procedimento sanzionatorio” consentendo il diritto di difesa del trasgressore (Cassazione sent. n. 8837/2005).

E ancora “la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento“.

Si rammentano ad ulteriore conferma di quanto sopra la sentenza n. 511/2020 del Tribunale di Reggio Emilia e la sentenza n. 362/2020 del Giudice di Pace di Gaeta.

Avv. Gian Carlo Soave.

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