L'Avvocato di Famiglia: "Contributo al mantenimento" - Avv. Russo - Il Broker.it

L’Avvocato di Famiglia: “Contributo al mantenimento” – Avv. Russo

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21993/2021, ha stabilito che è corretto l’aumento del mantenimento in favore della figlia maggiorenne motivato dalla crescita e dalle sue aumentate esigenze

Nel caso in esame, era stato dichiarato dal Tribunale il divorzio dei coniugi con statuizione di versamento, a carico del padre e in favore della figlia maggiorenne di euro trecentocinquanta al mese a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.

La ex moglie ricorreva in appello lamentando errata valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi per avere avuto il marito un incremento delle proprie risorse (a seguito della disdetta di un contratto di locazione con canone mensile di cinquecento euro) a fronte di alcun aumento dei propri redditi da lavoratrice dipendente.

L’appello veniva, dunque, parzialmente accolto e l’assegno mensile in favore della figlia aumentato di cinquanta euro e non dei centocinquanta in più richiesti.

L’appellato veniva, altresì, condannato al pagamento della metà delle spese di lite di primo grado e dei due terzi di quelle relative al giudizio di secondo grado.

Il padre ricorre in Cassazione contestando la formulazione di fatti nuovi in sede di appello da parte della ex moglie, che avrebbe, invece, dovuto a suo parere presentare un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio. Egli, inoltre, denuncia l’omesso esame del peggioramento delle sue condizioni economiche dopo la sentenza di primo grado e delle condizioni positive della moglie, che abitava in una casa di proprietà ed era proprietaria di altro immobile. Ed ancora, lamenta il mancato aumento delle esigenze della figlia dopo la pronuncia di primo grado.

Lamenta, infine, anche la ripartizione delle spese processuali.

Gli Ermellini rigettano il ricorso: il giudice d’appello deve considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti dopo separazione e divorzio, nelle more del giudizio. E’, pertanto, legittimo l’appello per ottenere la modifica dell’assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne e non autosufficiente, anche per fatti verificatisi nelle more, in quanto il giudice di secondo grado deve tenere conto anche dei mutamenti sopravvenuti delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti.

La Corte ha, infatti, esaminato ogni aspetto delle rispettive condizioni economiche delle parti nell’accogliere la richiesta di aumento del mantenimento per la figlia.

Quanto alle doglianze in punto spese di lite, esse sono infondate poiché volte a mettere in discussione i criteri di liquidazione delle spese processuali, che devono ritenersi corrette per avere la Corte di Appello compensato le stesse solo parzialmente, stante il parziale accoglimento dell’istanza di aumento del mantenimento per la figlia.

Avv. Patricia Russo

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