Avv. Andrea Maura - Regolamento IVASS n. 39 del 2018 - Sanzioni - Il Broker.it

Avv. Andrea Maura – Regolamento IVASS n. 39 del 2018 – Sanzioni

Terminata la pausa estiva, torniamo dall’avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles, per parlare ancora – come anticipato – di sanzioni.

Avvocato Maura, ci eravamo lasciati con l’impegno di parlare del Regolamento IVASS n. 39 del 2018.

Certo. Il Regolamento IVASS n. 39 del 2018,

  • nel dare attuazione al sistema di norme introdotto dalla Direttiva IDD ed alle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio lato sanzioni,
  • disciplina i criteri con i quali l’IVASS procede all’applicazione delle sanzioni di propria competenza e le relative disposizioni di attuazione.

Ci spieghi meglio.

Il Regolamento prevede nel dettaglio il «chi fa che cosa» nell’ambito del procedimento di applicazione delle sanzioni,

  • sia lato IVASS,
  • sia lato soggetto al quale vengono contestate una o più violazioni,

per garantire la massima efficacia ed efficienza del sistema e il diritto di difesa.

Importante: Le disposizioni contenute nel Regolamento 39 sono entrate in vigore il 1° Ottobre 2018. Per le violazioni commesse prima di tale data hanno continuato a trovare applicazione i previgenti Regolamenti IVASS n. 1/2013 e n. 2/2013, riguardanti rispettivamente le sanzioni pecuniarie e le sanzioni disciplinari per gli intermediari

Quali sono, nello specifico le fasi del procedimento sanzionatorio?

Si parte dalla fase preliminare, nella quale viene disciplinato l’accertamento della violazione, ivi compresa la valutazione della sua rilevanza.

Si procede, poi, con l’avvio della procedura, nell’ambito della quale vengono normate:

  • la contestazione delle violazioni;
  • la notifica dell’atto di contestazione e
  • l’integrazione della contestazione.

E’ possibile la presentazione di controdeduzioni scritte e la richiesta di audizione al Servizio Sanzioni e Liquidazioni o al Collegio di garanzia; il Regolamento 39 indica i tempi e le relative modalità.

Passiamo ora fase successiva.

La fase seguente è quella dell’istruttoria, che si divide in due sezioni.

La prima inerisce all’attività svolta dal Servizio Sanzioni e Liquidazioni, mentre la seconda a quella svolta dal Collegio di garanzia.

Il Servizio Sanzioni e Liquidazioni è responsabile per tutti i procedimenti sanzionatori e per gli adempimenti relativi alle procedure di liquidazione, oltre che alla vigilanza sulle stesse.

Il Collegio di garanzia è istituito presso l’IVASS ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, di cui uno designato sentite le associazioni maggiormente rappresentative.

Ricordiamo che la fase istruttoria costituisce il cuore del procedimento amministrativo, perché ha lo scopo di acquisire i fatti, rilevare gli interessi coinvolti nel procedimento valutare e ponderare gli stessi per l’adozione del provvedimento finale.

Dopo la fase dell’istruttoria che cosa abbiamo?

Abbiamo la fase decisoria. A tal proposito, Il Regolamento 39, innovando rispetto al passato, prevede un ulteriore rafforzamento del contraddittorio con i destinatari dell’atto di contestazione che abbiano partecipato attivamente alla fase istruttoria. Si tratta del c.d. «contraddittorio rafforzato».

Il «contraddittorio rafforzato» è la facoltà dei destinatari dei provvedimenti sanzionatori di inviare al Direttorio integrato o ai soggetti da questo delegati,

  • sintetiche osservazioni scritte sui contenuti della proposta di sanzione, loro preventivamente trasmessa,
  • formulata dal Servizio Sanzioni e Liquidazioni o dal Collegio di garanzia a conclusione della fase istruttoria.

La misura assume un significato particolare, anche alla luce del nuovo sistema normativo del quale abbiamo parlato nell’intervento precedente su Il Broker, che ha visto il significativo aumento degli importi delle sanzioni pecuniarie e la varietà delle misure sanzionatorie.

Da qui – come sottolineato dall’IVASS – l’opportunità di permettere ai soggetti interessati una più ampia articolazione delle proprie argomentazioni, anche nella fase finale del procedimento sanzionatorio.

Da rimarcare che Il Provvedimento IVASS N. 86 del 14 maggio 2019 – che ha modificato ed integrato il Regolamento 39 – ha, tra l’altro, esteso il contradditorio rafforzato alle fattispecie che in origine ne erano escluse, ovvero:

  • rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre – caso singolo
  • scatole nere e altri dispositivi elettronici
  • obblighi di comunicazione alle banche dati del CAP.

Importante: la funzione decisoria spetta al Direttorio integrato dell’IVASS o ai soggetti da questo delegati (Presidente e Consiglieri).

Come si conclude il procedimento sanzionatorio?

Il procedimento sanzionatorio può concludersi:

  • con il provvedimento di irrogazione della sanzione o
  • con quello di archiviazione.

In entrambi i casi, ai fini dell’emanazione del provvedimento è previsto un termine di due anni dall’avvio del procedimento sanzionatorio.

Da sottolineare che il Regolamento 39 introduce un elenco dettagliato dei criteri di graduazione delle sanzioni, sulla base dei principi generali contenuti nel Codice delle Assicurazioni Private, anch’essi visti nel mio precedente intervento su Il Broker in tema di sanzioni.

Successivamente, che cosa accade?

L’IVASS potrà:

  • comunicare ai destinatari l’archiviazione del procedimento sanzionatorio ovvero
  • notificare, secondo le modalità indicate nel Regolamento 39, il provvedimento di irrogazione della sanzione, anche di natura non pecuniaria.

Inoltre, il provvedimento di irrogazione della sanzione sarà pubblicato per estratto sul Bollettino di Vigilanza, diffuso mensilmente sul sito dell’IVASS, con indicazione

  • dei soggetti sanzionati;
  • delle violazioni accertate;
  • delle disposizioni violate e
  • delle sanzioni applicate.

Nel Bollettino sono pubblicate per estratto anche:

  • le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e
  • i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

in caso di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori.

Per le violazioni in materia di antiriciclaggio, infine, è pubblicato per estratto l’avvio dell’azione giudiziaria.

I provvedimenti sanzionatori, le sentenze e le informazioni di cui sopra sono, infine, pubblicati sul sito internet dell’IVASS per cinque anni.

Abbiamo parlato di antiriciclaggio; esistono delle disposizioni ad hoc in tema di pubblicazione del provvedimento di applicazione delle sanzioni di cui al Decreto antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007)?

Si; secondo il Decreto antiriciclaggio, è previsto il suo differimento o l’esclusione della sua pubblicazione, se la stessa può comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un’indagine in corso.

Chiudiamo con il pagamento delle sanzioni.

Certamente. A tal proposito, il Regolamento 39 riprende le disposizioni regolamentari di cui ai già citati Regolamenti IVASS n. 1 e 2 del 2013, sui termini e le modalità di pagamento della sanzione, anche rateizzata.

Viene, inoltre, richiamata la procedura di riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori.

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Grazie Avvocato, attendiamo, allora, di sentirla su altre tematiche, posto che il tema della compliance è sempre più al centro dell’attenzione del legislatore e degli operatori del mercato.

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