L'Avv. Soave risponde:"Responsabilità ex art. 2050 c.c." - Il Broker.it

L’Avv. Soave risponde:”Responsabilità ex art. 2050 c.c.”

Con sentenza n. 794/2020, il Tribunale di Pistoia ha stabilito che la comprovata inesperienza del cavaliere determina il criterio di imputazione della responsabilità.

Nel caso in esame, un minore subiva un infortunio a seguito della caduta da cavallo durante una lezione di equitazione presso un centro ippico, alla presenza non già del proprio, ma di un altro istruttore al quale era stata affidata la conduzione della lezione.

I genitori del minore in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio (che divenuto maggiorenne si costituirà autonomamente) chiedevano al centro ippico il risarcimento dei danni subiti dal figlio.

Il centro si costituiva chiamando in manleva la propria compagnia di assicurazione che, a sua volta, chiedeva il rigetto della domanda di manleva per inoperatività della garanzia e in applicazione delle franchigie previste nella convenzione multirischi.

La domanda attorea veniva accolta ex art. 2050 c.c., essendo l’allievo un principiante.

Il centro ippico avrebbe dovuto provare di aver adottato tutte le cautele e gli accorgimenti  idonei ad evitare l’incidente secondo quanto previsto dall’art. 2050 c.c., in realtà mancati nella fattispecie, vista la pericolosità dell’attività in parola, non rilevando né la ritenuta mansuetudine del cavallo né la pretesa condotta disattenta dell’allievo.

Il danno al ragazzo veniva quindi riconosciuto e risarcito e la domanda di manleva non trovava accoglimento in quanto il caso in esame era escluso dalla copertura assicurativa.

Avv. Gian Carlo Soave.

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