Le "sanzioni" secondo Avv. Andrea Maura - Il Broker.it

Le “sanzioni” secondo Avv. Andrea Maura

Abbiamo approfittato della pausa estiva per chiedere all’avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles, di aiutarci a ricordare i fondamenti della materia “sanzioni”. Si tratta di un tema molto attuale, soprattutto in questo periodo, dove il tema compliance è sempre più al centro dell’attenzione, sia in Europa, sia in Italia.

Avvocato Maura, quali sono le norme fondamentali che regolano la materia?

Il pacchetto normativo che regola la materia è il seguente:

  • Direttiva IDD;
  • Codice delle Assicurazioni Private;
  • Regolamento IVASS n. 39 del 2018.

Ci spieghi meglio.

Certamente. Come ben sapranno i lettori, la Direttiva IDD è stata recepita nel nostro ordinamento nel 2018, con un decreto legislativo (il n. 68 del 2018), che ha modificato e integrato il Codice delle Assicurazioni (CAP).

Da qui la pubblicazione da parte dell’IVASS di 3 importanti Regolamenti, ovvero:

  • il Regolamento 39 in tema sanzioni, che ci interessa più da vicino;
  • il Regolamento 40 in tema di distribuzione assicurativa e
  • il Regolamento 41 in tema di trasparenza, pubblicità e realizzazione dei prodotti,

tutti oggetto di cambiamenti negli anni successivi.

Quali sono i capisaldi del sistema sanzionatorio dopo le modifiche introdotte nel 2018?

Gli intermediari che violano le regole sulla distribuzione o le norme di attuazione (cioè i Regolamenti IVASS) sono puniti con una di queste sanzioni:

  • il richiamo è una dichiarazione scritta di biasimo motivato, disposto per fatti di lieve manchevolezza.
  • la censura è prevista per fatti di particolare gravità.
  • la radiazione o la cancellazione della società di intermediazione è disposta per fatti di eccezionale gravità.

La radiazione comporta delle conseguenze ulteriori, ovvero:

  • l’immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione e,
  • nel caso di esercizio dell’attività in forma societaria, nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell’illecito, la cancellazione della società.

E per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie?

Il CAP, nella versione vigente dal 2018, ha previsto un importante cambio di passo.

  • Per le società le sanzioni sono le seguenti: da € 5.000 a € 5.000.000, oppure, se superiori, pari al 5% del fatturato;
  • Per le persone fisiche sono le seguenti: da € 1.000 a € 700.000.

Un’importante novità introdotta nel 2018 è stata, poi, quella delle sanzioni applicabili alle persone fisiche che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e ai dipendenti o collaboratori che vengono meno ai doveri propri o dell’organo in cui sono inseriti. Le stesse variano da € 1.000 a € 700.000.

Ma non solo; il legislatore ha previsto misure sanzionatorie di carattere non pecuniario e cioè:

  • l’interdizione temporanea dall’esercizio di funzioni presso le società e
  • la sanzione amministrativa alternativa dell’ordine di porre termine alle violazioni (c.d. “cease and desist order”).

Ci parli del principio della rilevanza.

Per l’avvio del procedimento sanzionatorio è stato introdotto il principio della “rilevanza” della violazione, che ha sostituito quello dell’assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Come precisato dal Regolamento IVASS n. 39, nell’esame delle relative fattispecie, la rilevanza delle violazioni può essere desunta, tra l’altro, da almeno uno dei seguenti elementi:

  • dalla loro idoneità a determinare significativi rischi legali o reputazionali tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto;
  • dal loro carattere diffuso o sistematico anche in relazione all’articolazione territoriale o all’operatività dell’impresa o dell’intermediario;
  • dalla mancata ottemperanza a richiami o ad indicazioni di tipo prescrittivo, interpretativo od orientativo dell’Autorità di Vigilanza.

Secondo il CAP, quali sono le circostanze che devono essere tenute in considerazione dall’IVASS?

Nell’applicare le sanzioni, l’IVASS deve considerare ogni circostanza rilevante, tra le quali:

  • la gravità e la durata della violazione e il grado di responsabilità;
  • la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
  • i pregiudizi causati ai terzi;
  • Il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l’IVASS.

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Grazie Avvocato, attendiamo, allora, di sentirla sul Regolamento IVASS n. 39 del 2018, che – ricordiamolo sin da ora – è entrato in vigore il 1° Ottobre 2018, mentre per le violazioni commesse prima di tale data hanno continuato a trovare applicazione i previgenti Regolamenti IVASS n. 1/2013 e n. 2/2013, riguardanti rispettivamente le sanzioni pecuniarie e le sanzioni disciplinari.

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