La sentenza del TAR Lazio sul Provvedimento IVASS n. 97/2020 – Il punto di vista dell’Avvocato Andrea Maura e della Dottoressa Ilaria Pontoglio - Il Broker.it

La sentenza del TAR Lazio sul Provvedimento IVASS n. 97/2020 – Il punto di vista dell’Avvocato Andrea Maura e della Dottoressa Ilaria Pontoglio

A seguito della pubblicazione della sentenza del TAR Lazio del 23 giugno 2021 che ha accolto le tesi del Sindacato Nazionale Agenti (SNA) in relazione ad alcune disposizioni del Provvedimento IVASS n. 97 del 2020, pubblichiamo un’intervista doppia all’Avv. Andrea Maura, partner dello Studio Legal Grounds, membro del network internazionale ALIANT LAW con sede a Los Angeles e alla Dott.ssa Pontoglio, Responsabile Operations presso Sheltia S.r.l. broker di assicurazioni, con precedente ampia esperienza nel comparto compliance.

  • Avvocato Maura, perché la sentenza del TAR era così attesa?

Per rispondere alla domanda bisogna contestualizzare la sentenza nel particolare momento storico nel quale è intervenuta.

A beneficio dei lettori ricordiamo che il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva IDD non si è risolto solo nel cambio di qualche allegato e dell’abrogazione/accorpamento di alcuni Regolamenti ISVAP e IVASS.

Si è trattato di ben altro, di un vero e proprio cambio di paradigma. La Direttiva, infatti,

  • oltre a prendere atto dell’ampliamento del fenomeno assicurativo – non si parla più di intermediazione, ma di distribuzione e sono stati inseriti gli intermediari a titolo accessorio
  • ha posto ancora di più il cliente al centro, prevedendo una disciplina molto stringente, mutuata dal mondo della distribuzione finanziaria (MIFID), per gli IBIPs (le polizze a contenuto finanziario, come ad esempio le polizze unit linked).

Nel contesto appena descritto sono arrivati:

  • il Provvedimento IVASS n. 97/2020, che ha modificato e integrato il Regolamento 40 in materia di distribuzione assicurativa e 
  • il Regolamento IVASS n. 45 del 2020 in tema di POG,

mentre la CONSOB, in parallelo, ha emanato una disciplina ad hoc per la distribuzione dei prodotti IBIPs da parte degli intermediari iscritti nella sez. D del RUI (ad es. le Banche).

In particolare, questi ultimi interventi, soprattutto per gli operatori medio piccoli (ma non solo), hanno significato un ulteriore sforzo in termini di produzione documentale e di adempimenti, ritenuti per alcuni aspetti eccessivi, tra cui quelli – molto delicati – in tema di:

  • denuncia/disclosure delle collaborazioni orizzontali e
  • valutazione delle domande e delle esigenze della clientela (c.d. “demands and needs test”).

A tutto ciò aggiungiamo l’avanzata del digitale che, pur portando con sé numerosi vantaggi, non sta mancando di lasciare disorientato più di un operatore.

Ecco perché l’accoglimento da parte del TAR Lazio delle doglianze avanzate dal Sindacato Nazionale Agenti, sollevate, peraltro, anche da altre Associazioni di categoria in sede di pubblica consultazione, ha assunto particolare rilevanza.

  • Dottoressa Pontoglio, perché è stata giudicata non corretta la mancata pubblica consultazione di alcune disposizioni successivamente inserite nel Regolamento definitivo?

L’inserimento nel Regolamento definitivo di regole non precedentemente poste in consultazione pubblica è stato ritenuto dal TAR illegittimo in quanto non in linea con la disciplina dei poteri regolamentari dell’IVASS, che stabilisce che

I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto”

Ma in linea generale e a mio parere la criticità che le Imprese e gli Intermediari Assicurativi si trovano a dover affrontare non è soltanto legato all’eventuale mancata consultazione di una nuova disposizione, ma anche a dinieghi non giustificati in merito ad osservazioni avanzate dagli operatori in merito a disposizioni poste in consultazione e a conseguenti problemi interpretativi delle stesse in fase di applicazione.

Lo strumento di pubblica consultazione è fondamentale, ma per renderlo davvero utile e funzionale è necessario non soltanto che l’Autorità non tramuti in legge disposizioni non poste in pubblica consultazione ma anche che giustifichi in modo chiaro e inequivocabile perché ha rifiutato una determinata proposta di modifica.

Il ruolo dell’Autorità di poter creare equilibrio tra le imposizioni europee e nazionali e il mercato di riferimento è sicuramente complicato, ma ritengo anche che la distanza tra chi scrive le norme e chi è tenuto ad applicarla debba essere drasticamente ridotta, perché altrimenti questo mercato si troverà sempre di più dinanzi al TAR, quando sarebbe bastato garantire maggior dialogo tra le parti in fase preliminare.

  • Avvocato Maura, quali norme sono state dichiarate nulle dal TAR Lazio e qual’è stata la reazione dell’IVASS?

In forza della sentenza, consultabile qui, considerato che la stessa è immediatamente esecutiva, gli intermediari assicurativi non devono più:

  • comunicare alle Imprese di assicurazione “mandanti interessate” tutti gli accordi di collaborazione orizzontale sottoscritti con altri intermediari di prima fascia (obbligo che, secondo IVASS avrebbe dovuto applicarsi anche ai broker, che, tuttavia, non hanno Imprese mandanti);
  • rendere disponibile nei propri locali o tramite il sito internet l’elenco delle Imprese assicurative con le quali l’intermediario intrattiene rapporti d’affari per mezzo delle collaborazioni orizzontali in essere con altri intermediari, fermo restando il dovere di rendere disponibile l’elenco delle Imprese con le quali intrattengono mandati o rapporti d’affari diretti;
  • rilasciare al cliente la dichiarazione di coerenza del prodotto assicurativo prima della sua conclusione.

Per quanto riguarda la reazione dell’IVASS, in questa sede riportiamo le parole del Presidente, Luigi Federico Signorini che, nell’ambito della Relazione annuale sull’attività svolta dall’Istituto per l’anno 2020, consultabile qui, ha affermato quanto segue:

  • Ovviamente ci adegueremo alla sentenza; ne studieremo con attenzione le motivazioni procedurali e sostanziali. Riconsidereremo in ogni caso la materia per ridurre al minimo, anche con maggior coraggio che in passato, gli adempimenti burocratici non strettamente necessari; senza tuttavia perdere di vista l’obiettivo fondamentale, che è quello di assicurare nella sostanza la tutela della clientela e la trasparenza nel collocamento dei prodotti”.

Parole importanti, da leggere insieme a quelle pronunciate dal Segretario Generale dell’IVASS Stefano De Polis Stefano De Polis al Convegno “La semplificazione dei contratti assicurativi” del 23.03.2021 (l’intervento integrale è consultabile qui).

In tale contesto il Segretario Generale, nel richiamare la legislazione emergenziale approvata dal Governo in periodo di Covid (in estrema sintesi, la possibilità di stipulare contratti assicurativi “a distanza” in modalità semplificata, attraverso l’email) ed in vigore – attualmente – sino al 31 luglio 2021, ha auspicato che:

  • “con la fine dell’emergenza non si debba tornare allo status quo ante, ma sia necessario disciplinare in modo appropriato fasi precontrattuali, consenso, forma e trasparenza dei contratti assicurativi gestiti con strumenti digitali anche agili“.
  • Dottoressa Pontoglio, Lei è d’accordo sull’eliminazione dell’onere informativo dagli intermediari alle imprese in merito agli accordi di collaborazione orizzontali in essere?

Dalla mia esperienza posso affermare che l’adempimento da parte di un broker di dover trasmettere ad ogni Compagnia, con impegno di costante aggiornamento, un elenco dettagliato di tutte le collaborazioni orizzontali in essere, sovraccarica in modo significativo una macchina già ampiamente segnata dai rallentamenti burocratici senza creare alcun vantaggio al mercato assicurativo.

Sono assolutamente d’accordo sulla trasparenza informativa della catena distributiva nei confronti del cliente, ma il medesimo adempimento nei confronti delle Compagnie oltre a non apparire utile e generare ulteriori attività formalistiche, potrebbe creare ostruzionismo alla dinamicità positiva del mercato.

Come ha riportato anche nella Relazione annuale il Presidente dell’IVASS, l’obiettivo fondamentale deve essere quello di assicurare nella sostanza la tutela della clientela e la trasparenza nel collocamento dei prodotti; è ugualmente importante tuttavia che il raggiungimento di tale obiettivo non “ingessi” ulteriormente un mercato che per poter offrire le soluzioni più coerenti e adeguate alle richieste ed esigenze della clientela ha bisogno di un certo grado di libertà di movimento, che deve essere sì regolamentato ma sempre in ottica funzionale e realistica.

  • Avvocato Maura, ritiene che sia importante mantenere vive le collaborazioni orizzontali?

La risposta è positiva. Le collaborazioni orizzontali, infatti, hanno il pregio di consentire alle diverse categorie di intermediari di primo livello di porre in essere azioni sinergiche, delle quali possono beneficiare i clienti finali.

Naturalmente è necessario che le stesse siano adeguatamente regolamentate, sempre però nei limiti di quello che prevede la normativa di rango primario, la cui complessità – come abbiamo visto – è cresciuta a seguito del processo di recepimento della Direttiva IDD.

L’auspicio è quello che si possa trovare un equilibrio tra l’esigenza di tutelare il cliente e quella necessità di dare dinamismo al mercato della distribuzione assicurativa, che ha animato il legislatore del 2012.

Il punto è cruciale, anche alla luce delle nuove sfide lanciate dalla digitalizzazione e dall’insurtech. Già oggi sono presenti soluzioni che, combinando/utilizzando lo strumento delle collaborazioni orizzontali, forniscono agli intermediari soluzioni «chiavi in mano», lato rapporti con le compagnie/soluzioni tecnologiche.

Ma il futuro avanza; sul mercato si affacciano, infatti, piattaforme e soluzioni sempre più evolute, rivolte sia al mondo B2B, sia a quello B2C, gestite/promosse/pensate da soggetti che non necessariamente provengono dal mondo assicurativo.

Stiamo andando verso l’open insurance, ben presente ad EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), che nel mese di gennaio 2021, ha lanciato una consultazione sul tema, aperta fino al 28 aprile 2021, subito seguita dalla pubblicazione, sempre da parte di EIOPA, di un discussion paper sulla blockchain e gli smart contract in campo assicurativo.

  • Dottoressa Pontoglio, quali sarebbero le ulteriori incoerenze normative che il mercato si trova a vivere, oltre a quelle già contestate al TAR?

Sono diverse le incoerenze che purtroppo la normativa di settore si trascina dietro già da prima della sentenza TAR; potrei ad esempio citare la disposizione che vieta la formazione professionale tra collaboratori orizzontali, ad esempio tra un agente proponente e un broker emittente, quando quest’ultimo avrebbe tutte le capacità e competenze di poter formare l’altro, obbligando gli operatori, anche i più piccoli, ad ulteriori investimenti con enti esterni specializzati; o ad esempio a come la definizione dei nuovi Allegati 3, 4, 4bis e 4 ter non abbia considerato tutte le possibili strutture societarie presenti tra gli intermediari, causando inutili duplicazioni informative e una “finta staticità” dell’Allegato 3.

Post-sentenza emergono invece dubbi su come si possa sposare la decisione TAR con la recente disciplina POG, che definisce ad esempio degli iter di approvazione del target market effettivo tra Impresa, intermediario emittente e intermediario proponente, riproponendo in sostanza un’attività di identificazione e controllo sulle collaborazioni orizzontali, oltre ad un eccesso valutativo del target market che va ben oltre quanto richiesto a livello europeo e a quanto, a mio parere, serve al mercato per garantire coerenza e adeguatezza alla clientela.

Sono tanti gli interrogativi che da tempo portiamo con noi e tanti altri quelli che questa sentenza porterà con sé.

Aggiungo inoltre che se il fine è quello della trasparenza e della tutela dei clienti, c’è bisogno che la normativa tenga conto anche dei più recenti cambiamenti nei comportamenti dei consumatori, puntando ad un grado di semplificazione che permetta il passaggio digitale e focalizzandosi sugli aspetti effettivamente significativi per i clienti, in considerazione anche del tempo che questi ultimi desiderano e possono dedicare all’interlocuzione assicurativa.

Se si continuano ad aggiungere oneri documentali ed informativi si rischia di non garantire la trasparenza ma anzi di creare l’effetto opposto.

  • Avvocato Maura, tra le questioni ancora sul tavolo, quali sono quelle che ritiene più urgenti? 

Tra le questioni ancora sul tavolo segnaliamo in primo luogo la prossima pubblicazione del Regolamento IVASS in materia di Contratto RC Auto base.

Si tratta del punto di arrivo di un lungo cammino, iniziato nel 2012 con il noto Decreto legge Crescita 2.0 (D.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012) e continuato, tra l’altro, con l’approvazione di due decreti attuativi del MISE – Ministero dello Sviluppo Economico.

In particolare, il secondo decreto – entrato in vigore il 30 aprile 2021 – ha introdotto il c.d. “modello elettronico”, che costituisce lo standard informativo comune su cui si basa l’offerta formulata dalle imprese mediante i propri siti internet e il nuovo servizio di preventivazione pubblica online.

Numerosi i punti aperti, tra i quali le modalità di consultazione del preventivatore da parte degli intermediari, il loro accreditamento ad opera delle imprese di assicurazione, e l’accreditamento dei collaboratori degli intermediari ad opera di questi ultimi.

Attenzione: lato consumatore, il preventivatore già funziona ed è consultabile qui.

Un altro provvedimento atteso è quello di attuazione dell’art. 46 del Regolamento IVASS n. 40 del 2028 in tema di Politiche di organizzazione, gestione e controllo della distribuzione.

Da non sottovalutare, infine, il grande fermento giurisprudenziale in tema di polizze vita a contenuto finanziario (gli IBIPs di cui abbiamo parlato in precedenza) e non.

Nell’ambito delle prime si segnalano le sentenze n. 1864 e 1856 della Commissione Tributaria della Lombardia, per le quali alle polizze unit-linked si applica il regime dei contratti assicurativi e non quello degli strumenti finanziari.

Nell’ambito delle seconde si segnala la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 11421/2021), secondo la quale, tra l’altro, i beneficiari di polizza vantano un diritto proprio, che non rientra nella successione, mentre l’indennizzo va diviso in parti uguali e non in base alle quote ereditarie.

  • Dottoressa Pontoglio, secondo Lei cosa potrebbe fare di più’ l’IVASS nei confronti degli Operatori?

A mio parere sarebbe utile, al fine di rafforzare la comunicazione tra Autorità e Operatori di mercato non prevedere soltanto una pubblica consultazione pre-pubblicazione, che come già riportato va sicuramente rafforzata nei contenuti e nel dialogo tra le parti, ma valutare anche una verifica periodica post-pubblicazione aperta a tutti, tramite il quale gli Operatori o chi per essi possano liberamente esprimere i tentativi applicativi messi in atto e le difficoltà riscontrate, in modo tale che l’Autorità possa riesaminare determinati passaggi e fornire un pubblico riscontro – ed eventuali azioni correttive – senza dover arrivare al ricorso al TAR o ad altre soluzioni più dispendiose o meno pacifiche.

Per poter definire normative di settore che, oltre a rispettare i vincoli nazionali ed europee, tengano conto dell’applicabilità delle stesse nell’attività economica di riferimento, si potrebbe rafforzare anche lo strumento di indagini conoscitive settoriali per il tramite di Associazioni di categoria, in rappresentanza non soltanto delle Imprese ma anche degli Intermediari Assicurativi, in modo tale da permettere alle Autorità di potersi immedesimare con maggior realismo nei protagonisti del mercato, dai più grandi ai più piccoli nessuno escluso, conoscendone l’effettiva quotidianità.

Questi sono soltanto alcune proposte che mi sono venute in mente, ma credo che comunque, in linea generale, la soluzione per garantire una normativa efficace sia l’ascolto da entrambe le parti, Vigilanza da una parte e Operatori dall’altra, e la materializzazione delle disposizioni normative nell’operatività del Mercato.

  • Avvocato Maura, secondo Lei ci sono dei margini di miglioramenti per quanto riguarda l’interlocuzione tra Ivass e operatori di mercato?

Come tutto nella vita, e come già espresso dalla dott.ssa Pontoglio, anche l’interlocuzione tra Autorità di Vigilanza e mercato è suscettibile di miglioramento.

Ciò detto, sarà particolarmente interessante seguire come si svilupperà il dialogo, anche alla luce delle dichiarazioni del Presidente dell’Istituto sopra richiamate in occasione della Relazione annuale relativa all’attività svolta nell’anno 2020. 

La cooperazione tra mercato nelle sue diverse articolazioni e Autorità è, infatti, fondamentale, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da grandi cambiamenti, alcuni dei quali fortemente accelerati dalla pandemia da Coronavirus.

In estrema sintesi, anche il mondo della distribuzione assicurativa deve essere pronto per il new normal e lo deve essere al meglio.

*** *** ***

Grazie Dottoressa Pontoglio e grazie Avvocato Maura. Attendiamo, allora, i vostri prossimi interventi, considerato che, da quanto avete detto, di punti aperti ne rimangono ancora molti.

Andrea_Maura_Linkedin                                                 Ilaria Maria Pontoglio_Linkedin

 

0 Comments

Leave A Comment